COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 24/ 9/2016 MARINA DI SCHIAVONEA 1960 – MIRTO CROSIA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara del 24/ 9/2016 MARINA DI SCHIAVONEA 1960 - MIRTO CROSIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Marina di Schiavonea 1960 ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, per avere la società Mirto Crosia fatto partecipare un calciatore (Curia Gaetano nato il 20.10.1986) non avente titolo in quanto non tesserato per altra società; rilevato che alla gara Marina di Schiavonea 1960 - Mirto Crosia del 24 settembre 2016 ha preso parte il giocatore Curia Gaetano nato il 20.10.1986 contrassegnato in distinta con la maglia numero 3 e che dagli atti in possesso presso il Comitato Regionale Calabria risulta regolarmente tesserato per la società Mirto Crosia dalla data del 27.07.2016; che, pertanto, il giocatore aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa delibera 1) rigettarsi il reclamo della società Marina Schiavonea 1960; 2) incamerare la relativa tassa reclamo.
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