COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 1/10/2016 CALCIO RAVAGNESE 2015 – BIANCO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 1/10/2016 CALCIO RAVAGNESE 2015 - BIANCO Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. numero 38 del 6.10.2016; letto il reclamo con il quale la società Bianco ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Calcio Ravagnese 2015 non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; premesso che nel campionato di prima categoria le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa anche in caso di sostituzione successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società calcio Ravagnese; accertato che la società Calcio Ravagnese 2015 al 14º del secondo tempo sostituiva il giocatore De Stefano Paolo nato il 18.07.1989 numero 5 in distinta con altro giocatore, Faraone Antonino, nato il 15.03.96, numero 17 in distinta e non Polito Danilo nato il 18.09.1988, numero 15 in distinta, per come erroneamente riportato nel rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro alle società; che pertanto la società Calcio Ravagnese 2015 si è attenuta a quanto previsto dal dettato di cui al C.U. numero 2 del 4.07.2016 in quanto impiegava per tutta la durata della gara almeno due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; Ritenuto tuttavia che appare conforme a giustizia accreditare alla società Bianco la tassa reclamo versata , essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione del rapportino di fine gara consegnata a fine gara dall'arbitro. Delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Bianco, 2) Pubblicare il risultato della gara CALCIO RAVAGNESE 2015 - BIANCO 0 - 0; 3) Accreditare la tassa reclamo versata sul conto della società Bianco.
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