COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 2/10/2016 MIRTO CROSIA – GEPPINO NETTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara del 2/10/2016 MIRTO CROSIA - GEPPINO NETTI
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Geppino Netti ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere nella società Mirto Crosia fatto partecipare un calciatore (Curia Gaetano nato il 20.10.1986) non avente titolo in quanto non tesserato per altra società; rilevato che alla gara Mirto Crosia - Geppino Netti del 2 ottobre 2016 ha preso parte il giocatore Curia Gaetano nato il 20.10.1986 contrassegnato in distinta con la maglia numero 2 e che dagli atti in possesso presso il Comitato Regionale Calabria risulta regolarmente tesserato per la società Mirto Crosia dalla data del 27.07.2016; che, pertanto, il giocatore aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa; delibera 1) rigettarsi il reclamo proposto della società Geppino Netti; 2) incamerare la relativa tassa reclamo.