COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 28 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 11/10/2016 COTRONEI 1994 – CREMISSA 1920
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 28 OTTOBRE 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara del 11/10/2016 COTRONEI 1994 - CREMISSA 1920
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Cremissa 1920 con il quale la reclamante chiede che venga inflitta alla società ASD Cotronei 1994 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 perché a seguito di alcune sostituzioni, "dal 13º minuto del secondo tempo i fuoriquota in campo" erano n. 4; rilevato, preliminarmente, che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché non è provata trasmissione dello stesso alla controparte; letti gli atti ufficiali dai quali risulta inoltre: - che al 43º del secondo tempo, a seguito di un fallo di gioco, un calciatore della società ASD Cotronei 1994 reagiva colpendo con uno schiaffo l'avversario; - che "immediatamente" il suddetto calciatore veniva portato via senza che l'arbitro potesse identificarlo; - che "conseguentemente è scaturita'' una rissa'' tra i giocatori delle due squadre che nel frattempo avevano tolto le maglie" impedendo all'arbitro di "riconoscerli ed identificarli"; - che l'arbitro, "dopo avere aspettato invano che la rissa venisse sedata" si trovava costretto a sospendere definitivamente la gara in quanto, a suo parere" "non vi erano più le condizioni per il normale proseguimento"; Ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità oggettiva dei calciatori di entrambe le società partecipanti alla rissa; Visti gli artt. 17, 18 e 19 del CGS; delibera 1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società CREMISSA1920 e incamerarsi la relativa tassa; 2) infliggere alle società COTRONEI 1994 e CREMISSA1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 3) Infliggere alla società ASD COTRONEI 1994 l'ammenda di € 100.00; 4) Infliggere alla società CREMISSA 1920 l'ammenda di € 100,00;