COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.3 del Sig. CERMINARA Saverio (Soc.A.S.D. Virtus Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 20.10.2016 (inibizione fino al 19.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.3 del Sig. CERMINARA Saverio (Soc.A.S.D. Virtus Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 20.10.2016 (inibizione fino al 19.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione e per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un proprio calciatore, protestando quindi contro l’arbitro durante l’allontanamento. Il Cerminara intende chiarire che la sua entrata in campo è stata detta dalla volontà di calmare i ragazzi che protestavano facendo capannello attorno all’arbitro. In particolare il calciatore che ha colpito, non con uno schiaffo ma con un buffetto, era il proprio figlio. Le conseguenti proteste nei confronti dell’arbitro sono nate da un malinteso in relazione al settore nel quale lo stesso Cerminara avrebbe dovuto prendere posto (spogliatoi o tribuna). Il rapporto dell’arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. La sanzione, tuttavia, può essere rimodulata riducendola a tutto il 30 novembre 2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione di Saverio CERMINARA a tutto il 30 NOVEMBRE 2016 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it