COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.5 della Società F.C.D. REAL ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore MERCURIO Enrico per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.5 della Società F.C.D. REAL ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore MERCURIO Enrico per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Sillanum 2007 - F.C.D. Real Roccabernarda del 15/10/2016, risulta che: - al 23° del II tempo, il calciatore Mercurio Enrico della società Real Roccabernarda veniva espulso per aver compiuto un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario durante un’azione di gioco; - il Mercurio, allontanandosi dal terreno di gioco dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi offensive e minacciose; - il calciatore, inoltre, “impiegava molto tempo per uscire dal terreno di gioco” e, successivamente, costringeva l’arbitro ad interrompere più volte il gioco in quanto sostava davanti agli spogliatoi. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Mercurio Enrico per sei gare effettive (cfr. C.U. n.43 del 20/10/2016 del Comitato Regionale Calabria). La società F.C.D. Real Roccabernarda propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo che la squalifica irrogata al calciatore sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti ascrittigli, chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi accertati. Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore MERCURIO Enrico a CINQUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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