COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.8 della Società A.S. CONTESSA CALCIO A 5 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (squalifica del calciatore GERVASI Germano fino al 25.1.2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.8 della Società A.S. CONTESSA CALCIO A 5 2007
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (squalifica del calciatore GERVASI Germano fino al 25.1.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S. Contessa C/5 2007 - A.S.D. Florentiana del 22/10/2016, risulta che: - al 22° del I tempo, il calciatore Gervasi Germano (Contessa C/5 2007) veniva espulso, a seguito di doppia ammonizione, per avere colpito un avversario con un calcio durante il gioco; - dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Gervasi tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il fattivo intervento dei compagni di squadra, minacciando, inoltre, il suddetto ufficiale di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Gervasi Germano fino al 25/01/2017 (cfr. C.U. n.47 del 27/10/2016 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S. Contessa C/5 2007 propone reclamo avverso la squalifica suddetta e ne chiede la riduzione, sostenendo che il Gervasi avrebbe soltanto espresso verbalmente il proprio disappunto in quanto non riteneva giusta l’espulsione comminatagli. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore GERVASI Germano fino al 31/12/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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