COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDO Pasquale fino al 31.12.2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDO Pasquale fino al 31.12.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 5 dicembre 2016. P.Q.M. rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 05 DICEMBRE 2016.
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