COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.10 della Società A.S.D. TAVERNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 3.11.2016 (squalifica del calciatore COVELLO Maurizio fino al 2.5.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.10 della Società A.S.D. TAVERNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 3.11.2016 (squalifica del calciatore COVELLO Maurizio fino al 2.5.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Tavernese – Comprensorio San Lucido Fiumefreddo Bruzio del 30/10/2016, risulta che, al termine della gara, il calciatore Covello Maurizio (Tavernese) sputava contro l’arbitro, colpendolo alla schiena. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Covello Maurizio fino al 02/05/2017 (cfr. C.U. n.51 del 03/11/2016 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S.D. Tavernese propone reclamo avverso la decisione suddetta e ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione, sostenendo che, il Covello non si sia reso autore del fatto di cui sopra. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S) che non possono essere disattesi per la mera negazione degli incolpati. La sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Covello tenuto conto, in particolare: - del consolidato orientamento della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale poi, secondo il quale il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza; - della circostanza aggravante costituita dal fatto che il calciatore in questione ricopriva nella gara in esame le funzioni di capitano della propria squadra; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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