COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.11 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 S.G.S. del 3.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Academy Castrovillari – Taverna del 28.10.2016, Campionato Allievi Regionali, squalifica del terreno di gioco per due giornate, ammenda di €200,00, inibizione del dirigente Egidio Bonafine fino al 2.11.2017 con applicazione dell’articolo 16, comma 4 bis, del C.G.S.)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.11 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 S.G.S. del 3.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Academy Castrovillari – Taverna del 28.10.2016, Campionato Allievi Regionali, squalifica del terreno di gioco per due giornate, ammenda di €200,00, inibizione del dirigente Egidio Bonafine fino al 2.11.2017 con applicazione dell’articolo 16, comma 4 bis, del C.G.S.) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 33° del primo tempo il dirigente accompagnatore dell’Academy Castrovillarri, Egidio Bonafine, entrava nel terreno di gioco e, dopo aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, lo afferrava dalla divisa strattonandolo con entrambe le mani provocandogli dolore al petto.L’arbitro riteneva opportuno sospendere momentaneamente la gara dirigendosi verso gli spogliatoi, ma prima di raggiungergli veniva aggredito da un sostenitore della squadra ospitante entrato da un cancello laterale che gli infilava un dito nell’occhio sinistro provocandogli dolore e bruciore. L’arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi ma per le condizioni psicofisiche in cui versava decideva di sospendere definitivamente la gara. La società reclamante impugna tale delibera assumendo che il dirigente Bonafine Egidio, pur protestando in maniera poco sportiva, non è assolutamente venuto a contatto dell’arbitro, per cui c’erano tutte le condizioni per proseguire nella disputa dell’incontro che, tra l’altro, l’arbitro non avrebbe mai formalmente sospeso. Minimizza inoltre l’episodio dell’aggressione subita dall’arbitro ad opera di un sostenitore dell’Academy che a detta della reclamante sarebbe stato prontamente allontanato senza aver avuto la possibilità di colpire il Direttore di gara. Chiede, pertanto, la revoca di tutte le sanzioni comminate ed in subordine la riduzione dell’inibizione irrogata al dirigente Bonafine. La decisione del giudice sportivo non può essere censurata in quanto ha valutato correttamente e ricostruito con logica consequenzialità i fatti riportati - con assoluta precisione - nel rapporto dell’arbitro. In particolare il Direttore di gara ha chiarito che la decisione di sospendere definitivamente la gara è scaturita dalle conseguenze dell’aggressione subita dal sostenitore dell’Accademy. Ritiene questa Corte che appare sufficientemente provato che l’arbitro non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla è assolutamente corretta. Difatti, per quanto sopra esposto, la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per il colpo all’occhio ricevuto. La decisione di primo grado non è pertanto censurabile in relazione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Per la reale gravità dei fatti, si ribadisce sufficientemente provati, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni ulteriori nei termini che si riportano: ad una (1) le giornate di squalifica del campo; fino al 30.6.2017 l’inibizione del dirigente Egidio Bonafine; a €uro 100,00 l’ammenda. P.Q.M. Conferma la punizione sportiva della perdita della gara Academy Castrovillari – Taverna del 28.10.2016. Riduce: ad UNA (1) le giornate di squalifica del campo; l’inibizione del dirigente Egidio BONAFINE fino al 30.6.2017; l’ammenda a €uro 100,00; Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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