• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 16 NOVEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di:
-Michele CRISTOFARO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Euro Girifalco, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS con riferimento all’art. 43 co. 2 Regolamento LND ed all’art. 95 co. 6 delle NOIF, per aver consentito lo svincolo del calciatore MARINARO Alessandro Giuseppe dall’ASD Euro Girifalco ed il conseguente trasferimento alla Società Concordia Calcio ASD previo versamento della somma in contanti di € 750,00; -la Società A.S.D. EURO GIRIFALCO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva il Sig. Michele Cristofaro al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 16 NOVEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di:
-Michele CRISTOFARO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Euro Girifalco, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS con riferimento all’art. 43 co. 2 Regolamento LND ed all’art. 95 co. 6 delle NOIF, per aver consentito lo svincolo del calciatore MARINARO Alessandro Giuseppe dall’ASD Euro Girifalco ed il conseguente trasferimento alla Società Concordia Calcio ASD previo versamento della somma in contanti di € 750,00; -la Società A.S.D. EURO GIRIFALCO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva il Sig. Michele Cristofaro al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 952pf15-16, avente ad oggetto: “Accertamenti in relazione al pagamento in contanti di € 750,00 alla Soc.Euro Girifalco da parte del calciatore Marinaro Alessandro Giuseppe al fine di essere svincolato”; -considerato che, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati presi in esame vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) Esposto del Sig. Marinaro Domenico alla Procura Federale, 2) C.U. n. 9/E dell’8 maggio 2015 della Commissione Premi della F.I.G.C., 3) Dichiarazione di rinuncia al Premio di preparazione, a firma del Presidente della Società Euro Girifalco, per il tesseramento con svincolo del calciatore Marinaro Alessandro Giuseppe, a favore della società Concordia Calcio A.S.D., 4) Verbale audizione del Sig. Espedito MARINARO, 5) Verbale audizione del Sig. Michele CRISTOFARO, 6) Verbale audizione del Sig. Raffaele CRISTOFARO, 7) Lettera del 25.5.2015 dell’Ufficio di Amministrazione del C.R.E.R., a Concordia Calcio, con invito a dare esecuzione alla delibera della Commissione Premi di Preparazione. -rilevato che l’attività istruttoria, cui ha dato corso un esposto indirizzato alla Procura Federale dal Sig. Domenico MARINARO, genitore del calciatore Alessandro Giuseppe, ha evidenziato che il Sig. Michele CRISTOFARO, Presidente dell’ A.S.D. Euro Girifalco, per accordare lo svincolo al calciatore Alessandro Marinaro, già tesserato per la suddetta società, ha preteso dal genitore del giovane calciatore il pagamento di € 750 in contanti, consegnati a fine ottobre 2015 dal Sig. MARINARO Espedito, fratello dell’esponente, al Sig. CRISTOFARO Raffaele, fratello del sopra citato Michele; la dazione della somma di denaro, secondo la testimonianza resa dal Sig. MARINARO Espedito, sarebbe avvenuta nella tabaccheria del Sig. Raffaele CRISTOFARO in cambio della liberatoria dal pagamento del Premio di preparazione emessa a favore della Società Concordia Calcio A.S.D.; -considerato che la condotta sopra descritta integri la violazione, in capo al Sig. Michele CRISTOFARO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Euro Girifalco, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS con riferimento all’art. 43 co. 2 Regolamento LND ed all’art. 95 co. 6 delle NOIF, per aver consentito lo svincolo del calciatore MARINARO Alessandro Giuseppe dall’ASD Euro Girifalco ed il conseguente trasferimento alla Società Concordia Calcio ASD previo versamento della somma in contanti di € 750,00; -ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegua la responsabilità diretta della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva il Sig. Michele Cristofaro al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; -letta la nota del Sig. Michele Cristofaro con la quale manifestava la mera disponibilità ad essere nuovamente ascoltato dalla Procura Federale; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Postiglione; -visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; DEFERIVA dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria: -ll sig. Michele CRISTOFARO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. EuroGirifalco, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS con riferimento all’art. 43 co. 2 Regolamento LND ed all’art. 95 co. 6 delle NOIF, per aver consentito lo svincolo del calciatore MARINARO Alessandro Giuseppe dall’ASD Euro Girifalco ed il conseguente trasferimento alla Società Concordia Calcio ASD previo versamento della somma in contanti di € 750,00; -la Società A.S.D. EURO GIRIFALCO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva il Sig. Michele Cristofaro al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 14 novembre 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco; e' altresì comparso il Presidente della Società Euro Girifalco Michele Cristofaro. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per i deferiti la seguente richiesta: - per il Presidente Michele Cristofaro l’inibizione per mesi sei (6); - per la Società Euro Girifalco l’ammenda di €uro 1000,00. Il Presidente Cristofaro ha negato l’addebito, rappresentando comunque che non si è raggiunta alcuna prova in merito al pagamento della somma. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini dell’accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità non necessità la certezza assoluta della commissione dell’illecito essendo sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Nel caso che occupa, tuttavia, nessun elemento diverso ed ulteriore è stato acquisito se non quanto fornito in via testimoniale dalle parti che hanno denunciato la vicenda. Ritiene, pertanto, il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti non siano sufficienti ad integrare gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Pertanto non essendosi aggiunta la ragionevole certezza della commissione del fatto si ritiene di dover prosciogliere l’incolpato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale proscioglie il Presidente Michele CRISTOFARO e la Società A.S.D. EURO GIRIFALCO dagli addebiti contestati.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 16 NOVEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di:
-Michele CRISTOFARO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Euro Girifalco, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS con riferimento all’art. 43 co. 2 Regolamento LND ed all’art. 95 co. 6 delle NOIF, per aver consentito lo svincolo del calciatore MARINARO Alessandro Giuseppe dall’ASD Euro Girifalco ed il conseguente trasferimento alla Società Concordia Calcio ASD previo versamento della somma in contanti di € 750,00; -la Società A.S.D. EURO GIRIFALCO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva il Sig. Michele Cristofaro al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata"