COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 23 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.13 della Società A.S.D. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (penalizzazione di 3 punti in classifica, ammenda di € 100,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 23 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.13 della Società A.S.D. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (penalizzazione di 3 punti in classifica, ammenda di € 100,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Cerminara Rocco, dirigente della Società Nuova Valle, che nel corso della gara aveva profferito parole minacciose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara, al termine della stessa, mentre quest’ultimo stava recandosi negli spogliatoi, lo colpiva violentemente con una decina di pugni alla testa ed al volto. Successivamente lanciava al suo indirizzo una pietra colpendolo al volto. Inoltre, mentre l’arbitro si trovava nell’atrio antistante gli spogliatoi, il predetto Cerminara lo colpiva di nuovo con pugni alla testa ed al volto. I sanitari del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio riscontravano “trauma cranico non commitivo”con prognosi di 7 giorni. Il giudice sportivo statuiva irrogando le sansioni di cui in epigrafe. La Società Nuova Valle impugnava la decisione invocando l’annullamento delle stesse. A sostegno della propria tese rappresentava che la causa dell’aggressione deve farsi risalire al “comportamento alquanto discutibile e puerile nel condurre l’arbitraggio di una gara di calcio” e che il comportamento del Cerminara “è stato una reazione ad un comportamento esclusivamente e personalmente autonomo”. La tesi del reclamante non merita accoglimento. Premesso che il direttore di gara merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale che gli viene assegnato e, comunque, nessuno può accampare motivi di giustificazione per una protesta che si è manifestata attraverso atteggiamenti e comportamenti violenti, deve evidenziarsi che le società rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti e dei tesserati (art.4 C.G.S.) per cui la Soc.Nuova Valle deve essere ritenuto responsabile del comportamento violento del Cerminara che nella gara ricopriva l’incarico di dirigente addetto all’arbitro. Non risulta dal rapporto del direttore di gara che gli altri dirigenti della Soc.Nuova Valle si siano attivati in sua difesa. Le sanzioni, così come comminate dal G.S., già abbastanza contenute, devono essere confermate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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