COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.14 della Società U.S.D. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 8/12/2016, squalifica del calciatore STAICU Emil Costin fino al 8/3/2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.14 della Società U.S.D. MAMMOLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 8/12/2016, squalifica del calciatore STAICU Emil Costin fino al 8/3/2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Staicu Emil Costin appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità e alle modalità dei fatti ascritti a suo carico dovendosi identificare nella sua condotta un atto di modesta violenza accompagnata da espressioni minacciose, e, pertanto, può essere ridotta; mentre congrua ed adeguata è la sanzione inflitta al calciatore Franco Mario; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore STAICU Emil Costin fino al 09/01/2017; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante
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