COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 15 della Società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Due Mari Tiriolo – Marcellinara del 5.11.2016 – Campionato 2^Categoria, ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore TORCASIO Andrea per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 15 della Società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Due Mari Tiriolo – Marcellinara del 5.11.2016 - Campionato 2^Categoria, ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore TORCASIO Andrea per TRE gare). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA dichiara inammissibile il reclamo avverso l’’ammenda di € 50,00, ai sensi dell’art.45,comma 3, lettera d, del C.G.S.; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta che la gara non ha potuto avere regolare svolgimento a causa di una continua rissa che ha coinvolto quasi tutti i calciatori delle due Società, sicchè non è stato possibile portare a termine la gara; che in tale situazione è del tutto influente da chi sia originata la rissa; che la squalifica inflitta al calciatore Torcasio Andrea appare eccessiva in relazione ai fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso l’’ammenda di € 50,00; riduce la squalifica inflitta al calciatore TORCASIO Andrea a DUE (2) giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it