F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. RI: – SIG. FRANCESCO CORAPI; – SIG. IVANO CIANO; – SIG. ALESSANDRO BRUNO; – SIG. CIRO DE FRANCO; – SIG. GIUSEPPE BENINCASA; – SIG. ANTONIO MONTELLA; – SIG. MANOLO MOSCIARO; – SIG. ROBERTO MANCINELLI; – SIG. ALESSANDRO VONO; – SIG. DAVIDE LODI; – SIG. ROBERTO DI MAIO; – SIG. STEFANO DI CUONZO; – SIG. GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO; – SIG. ANTONIO AIELLO; – SIG. FILIPPO CATALANO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 – 158PF11-12 – 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. RI: - SIG. FRANCESCO CORAPI; - SIG. IVANO CIANO; - SIG. ALESSANDRO BRUNO; - SIG. CIRO DE FRANCO; - SIG. GIUSEPPE BENINCASA; - SIG. ANTONIO MONTELLA; - SIG. MANOLO MOSCIARO; - SIG. ROBERTO MANCINELLI; - SIG. ALESSANDRO VONO; - SIG. DAVIDE LODI; - SIG. ROBERTO DI MAIO; - SIG. STEFANO DI CUONZO; - SIG. GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO; - SIG. ANTONIO AIELLO; - SIG. FILIPPO CATALANO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016) La Procura Federale ha disposto il deferimento di vari calciatori tesserati per il Catanzaro calcio, contestando loro, a vario titolo, la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 1, 2 e 11, per avere in concorso con alcuni dirigenti della stessa società stipulato nel maggio 2010, quando risultava già evidente la situazione di insolvenza del Catanzaro, contratti integrativi, fraudolentemente concordati e simulati nei quali si prevedeva la corresponsione di somme notevolmente maggiorate rispetto a quelle originariamente pattuite per le rispettive prestazioni calcistiche, con la finalità di poter riconoscere ed azionare il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo della società, con correlativo pregiudizio dei creditori concorrenti. In particolare gli importi che sarebbero stati fraudolentemente pattuiti sono stati così quantificati dalla Procura Federale: per il calciatore Francesco Corapi € 79.000,00; per il calciatore Ivano Ciano € 37.750,00; per il calciatore Alessandro Bruno € 47.428,00; per il calciatore Ciro De Franco € 13.177,00; per il calciatore Giuseppe Benincasa € 34.300,00; per il calciatore Antonio Montella € 48.000,00; per il calciatore Manolo Mosciaro € 27.000,00; per il calciatore Roberto Mancinelli € 68.166,00; per il calciatore Alessandro Vono € 27.750,00; per il calciatore Davide Lodi € 27.750,00; per il calciatore Roberto Di Maio € 55.500,00; per il calciatore Stefano Di Cuonzo € 27.000,00; per il calciatore Giovan Giuseppe De Meglio € 74.000,00 anche se a quest’ultimo la Procura Federale contesta una ulteriore violazione della normativa federale consistente nell’aver stipulato in data 18.10.2010 un altro contratto integrativo, che si assume essere stato fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori € 96.314,00. A tutti i suddetti calciatori la Procura Federale ha altresì contestato la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, per aver in concorso fra di loro e con i dirigenti della società sig. Antonio Aiello e sig. Filippo Catalano, cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società F.C. Catanzaro S.p.A. riversando in particolare sulla società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti derivanti dalla stipula dei suddetti contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, che contribuivano a determinarne un dissesto irreversibile. Ad alcuni dei suddetti calciatori, fra cui in particolare Alessandro Bruno, Antonio Montella, Manolo Mosciaro, Alessandro Vono, Davide Lodi, Stefano Di Cuonzo, la Procura Federale ha altresì contestato la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. nonché la violazione dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. in relazione ad alcuni articoli del Regolamento Agenti Calciatori, per varie violazioni formali nella stipulazione dei relativi contratti, ma ad alcune di tali contestazioni la Procura Federale aveva rinunciato nel corso del giudizio di primo grado essendo per le stesse già maturati, al 30.6.2016, i termini di prescrizione Il Tribunale Federale ha ritenuto non fondate le violazioni in materia gestionale ed economica, sanzionate dall’art. 8 C.G.S., così come contestati a tutti i suddetti calciatori. Ha affermato in proposito il Tribunale che non solo esistono univoci precedenti specifici della giurisprudenza federale che hanno sempre escluso l’applicabilità dell’art. 8 C.G.S. ai calciatori nel caso della stipulazione di contratti per prestazioni professionali, ma che nel caso di specie, date le particolarità della vicenda in esame, i principi affermati in tali precedenti non possono che trovare piena conferma. Non vi è dubbio infatti, ha osservato ancora il Tribunale Federale, che il Catanzaro abbia vissuto un difficile cammino dal punto di vista gestionale ed economico che alla fine ha condotto al fallimento, ma dall’esame degli atti è altresì risultato che nel periodo in questione, in coincidenza con i successi sportivi della squadra, si profilava la prospettiva, tutt’altro che improbabile della promozione della società nella categoria superiore, che avrebbe potuto portare nuovi interessi e nuovi finanziatori. In questo contesto, ha rilevato ancora il Tribunale Federale, la sottoscrizione dei contratti con i calciatori non ha contribuito ad aggravare le cause del dissesto del Catanzaro anche perché, nel caso di fallimento della società, i calciatori avrebbero potuto usufruire del fondo di garanzia ovvero i loro compensi avrebbero potuto essere corrisposti dalla nuova società subentrante al Catanzaro fallito, senza dunque la necessità di un’insinuazione nel passivo fallimentare da parte degli stessi. Sotto il profilo giuridico, ha infine osservato il Tribunale Federale che la ragione per la quale l’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. non può essere applicato ai calciatori consiste nel fatto che essi non hanno alcun potere gestionale diretto in ambito societario, non hanno pertanto la effettiva possibilità di conoscere le reali condizioni economiche della società né possono valutare l’opportunità o meno di addivenire alla stipulazione di contratti per prestazioni professionali per determinati importi, valutazione che è esclusivamente in capo ai dirigenti della società. Ha osservato pertanto il Tribunale Federale che, ritenuta infondate le contestazioni relative alla violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., vengono meno anche le contestazioni relative alla violazione dell’art. 8, comma 11, in relazione alle quali la Procura non ha specificamente indicato le norme delle N.O.I.F. che risulterebbero violate nel caso di specie, mentre con riferimento a tutte le residue incolpazioni come sopra elencate, è stata rilevata la ormai intervenuta maturazione dei termini prescrizionali al 30.6.2016. Il Tribunale Federale ha invece ritenuto Antonio Aiello, nella sua qualità di amministratore unico del F.C. Catanzaro dal 23.8.2009 al 17.11.2010, responsabile di tutte le contestazioni disciplinari a lui ascritte, comprese quelle relative alla stipulazione dei contratti con i suddetti calciatori e ha pertanto irrogato al sig. Antonio Aiello la sanzione dell’inibizione per anni 4 e dell’ammenda di € 20.000,00. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura Federale formulando le seguenti deduzioni: 1. la decisione del Tribunale Federale Nazionale sarebbe carente di motivazione, contraddittoria ed illogica, nonché erronea in fatto e in diritto, giacché con riferimento alla contestazione relativa alla stipulazione dei contratti con pattuizioni economiche superiori a quelle stabilite ad inizio stagione essa sarebbe unicamente basata sull’affermazione di principio secondo la quale l’art. 8 C.G.S. sarebbe giuridicamente inapplicabile ai calciatori, mentre con riferimento alla contestazione relativa all’aver dolosamente contribuito a cagionare con la stipulazione di tali contratti il fallimento della società, apodittica sarebbe l’affermazione in base alla quale i suddetti contratti non avrebbero avuto alcun effetto sul fallimento della società; 2. erroneamente il Tribunale Federale avrebbe ritenuto coperte da prescrizione le suddette contestazioni in quanto l’illecito, tenuto conto del tenore testuale dell’incolpazione che fa riferimento all’aver cagionato mediante la stipulazione dei suddetti contratti il fallimento della società avrebbe dovuto considerarsi consumato non nel momento della stipulazione dei contratti ma nelle date successive al fallimento della società (intervenuto in data 24.2.2011) nelle quali i calciatori incolpati hanno compiuto l’ultimo degli atti diretti ad ottenere il riconoscimento delle somme pattuite nei suddetti contratti. Ciò determinerebbe per ciascuno degli incolpati date diverse di commissione dell’illecito che andrebbero fissate fra il 12.10.2012 e il 23.1.2013 con correlativo prolungamento dei termini di prescrizione considerati dal Tribunale; 3. nel merito, la fondatezza delle incolpazioni sarebbe comprovata dalla grave situazione economica in cui, secondo la documentazione contabile acquisita in atti, la società Catanzaro calcio versava al momento della stipulazione dei contratti, tale da evidenziare al 30.6.2010 una perdita tale da configurare la fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c. e dalla circostanza che tale situazione era senz’altro nota non solo all’Amministratore unico e ai soci, ma anche ai tesserati del Catanzaro, per effetto delle difficoltà che si erano già manifestate nel pagamento degli stipendi ai calciatori. Tenuto conto del suddetto contesto risulterebbero quindi infondate le motivazioni del Tribunale Federale essendo invece evidente che la stipulazione di tutti i suddetti contratti (e ciò tanto più vale per quello stipulato con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio in data 18.10.2010) non poteva avere altro scopo che quello di consentire ai calciatori di insinuarsi nel fallimento per il pagamento di importi per prestazioni calcistiche del tutto sproporzionati. Cosa che poi è effettivamente avvenuta giacché i tredici calciatori si sono insinuati nel passivo fallimentare anche per il riconoscimento delle ulteriori somme previste dai suddetti contratti; 4. non sarebbe infine convincente la tesi del Tribunale Federale Nazionale secondo la quale l’art. 8 non potrebbe essere applicato ai calciatori, per l’assenza in capo a questi ultimi di ogni potere gestionale giacché la violazione di tale articolo può essere commessa in base alla normativa federale da tutti i tesserati che attraverso i loro comportamenti eludano la normativa federale o traggano indebito beneficio dall’utilizzo strumentale della stessa. Ciò sarebbe tanto vero che il Tribunale Federale avrebbe escluso la violazione dell’art. 8, comma 11, C.G.S. non perché i richiamati contratti siano stati stipulati in conformità alla normativa federale, ma perché, sul piano formale, la contestazione formulata dalla Procura Federale non indicherebbe espressamente e specificamente le norme federali che risulterebbero essere state violate; 5. altrettanto infondata sarebbe infine la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha escluso qualsiasi significativo collegamento fra la stipulazione dei suddetti contratti e il fallimento della società evidenziandosi invece, sulla base delle informative della Guardia di Finanza versate in atti, e in particolare di quella del 9.9.2013, che gli importi contrattuali derivanti dai contratti stipulati nel maggio 2010 hanno invece avuto una rilevante incidenza sulle perdite di esercizio indicate nei bilanci della società e pertanto sull’aggravamento di una situazione economica già particolarmente critica; 6. erroneamente il Tribunale Federale avrebbe ritenuto ricomprese nella declaratoria della prescrizione anche le violazioni ascritte ad Alessandro Bruno, in relazione alla mancata indicazione del nominativo dell’Agente del calciatore, sig. Antonio Rebesco, nel contratto economico stipulato in data 9.10.2010 con la A.S.G. Nocerina s.r.l. e a Stefano Di Cuonzo, in relazione alla stessa violazione contestata con riferimento al contratto economico stipulato in data 7.11.2011 con la S.S. Juve Stabia s.r.l., violazioni per le quali il termine di prescrizione, interrotto dall’indagine, non sarebbe ancora maturato; 7. che, tenuto conto della gravità delle specifiche fattispecie contestate al sig. Antonio Aiello, del particolare disvalore delle sue condotte e degli effetti drammatici che essi hanno avuto nell’aggravamento del dissesto della società, il Tribunale Federale avrebbe dovuto applicargli le sanzioni richieste dalla Procura Federale nel primo grado di giudizio e cioè quelle dell’inibizione per anni 5, della preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e dell’ammenda di € 30.000,00. Il reclamo della Procura Federale è infondato e va respinto. Più volte la giurisprudenza federale ha avuto occasione di affermare, in modo sostanzialmente univoco, che presupposto fondamentale perché un soggetto possa rispondere delle violazioni previste dall’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. è che egli abbia un potere effettivo di gestione della società e, in virtù di tale potere, abbia la concreta possibilità di conoscere in qualsiasi momento l’effettiva situazione economica della stessa, così da poter rendersi conto se una qualsiasi operazione sia compatibile con tale situazione ovvero, nel caso in cui sia posta in essere, possa mettere in pericolo l’equilibrio economico della società. Tale situazione evidentemente non ricorre con riferimento alla posizione dei calciatori, ai quali le norme federali non attribuiscono alcun potere né di amministrazione attiva né di controllo sulla gestione economica della società e che, pertanto, non dispongono di norma di alcuna concreta possibilità di conoscere la reale situazione economica della stessa né di valutare l’opportunità per la medesima di stipulare questo o quel contratto economico. Del tutto correttamente perciò il Tribunale Federale, in condivisibile applicazione di tali consolidati principi della giurisprudenza federale, ha evidenziato che essi non solo devono essere riconfermati sul piano generale, ma che tanto più essi valgono nel caso di specie, atteso che, sul finire della stagione sportiva 2009/2010 si erano profilate per il Catanzaro concrete possibilità di accedere al campionato di categoria superiore e, anche per questo, si erano mobilitati una serie di soggetti, dotati di risorse economiche, effettivamente intenzionati a sostenere le sorti del Catanzaro e a rifinanziarlo dal punto di vista economico. Risulta infatti evidente che in un simile contesto non solo le temporanee difficoltà della società a sostenere il pagamento degli stipendi non potevano assumere per i calciatori tesserati valore di indizio di uno stato irreversibile di dissesto societario, ma l’iniziativa assunta dai dirigenti della società di stipulare contratti migliorativi di quelli in precedenza stipulati, ben poteva ragionevolmente giustificarsi, agli occhi dei calciatori, come un incentivo ad adoperarsi per centrare l’obiettivo di accedere alla serie superiore, con tutte le positive conseguenze che ciò avrebbe comportato, anche e soprattutto sul piano finanziario, per le sorti del Catanzaro. Altrettanto infondate risultano altresì le deduzioni svolte dalla Procura Federale in relazione all’intervenuto proscioglimento dei calciatori anche dalla contestazione di cui all’art. 8, comma 11 N.O.I.F. che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, richiede la puntuale specifica indicazione delle norme dei regolamenti federali che si assumo violate. Questa indicazione – così come ha correttamente rilevato il Tribunale Federale – nel caso si specie manca e ciò non può che determinare la conferma, anche sotto questo profilo, della decisione impugnata. L’accertata infondatezza delle deduzioni di merito e in rito formulate dalla Procura Federale avverso la decisione di primo grado esime questa Corte dal prendere posizione sulle altre questioni relative alla data di consumazione del reato, che devono pertanto intendersi qui assorbite. Parimenti infondate risultano le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale in merito ad una asserita mancanza di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale Federale in relazione alla incolpazione rivolta al calciatore Alessandro Bruno, per la mancata indicazione del nominativo dell’agente del calciatore, Sig. Antonio Rebesco, nel contratto economico stipulato in data 9 agosto 2010, con la A.S.G. Nocerina S.r.l., nonché in relazione alla incolpazione rivolta al calciatore Stefano Di Cuonzo, per la mancata indicazione del nominativo del medesimo agente del calciatore, Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 7 luglio 2011 con la S.S. Juventus Stabia S.r.l. Il Tribunale Federale ha infatti chiarito, a p. 19 della decisione di primo grado, che ritenute infondate, per i motivi già sopra richiamati, tutte le contestazioni di cui all’art. 8, commi 1, 2 e 11, che avrebbero potuto allungare i termini prescrizionali, tutte le altre incolpazioni rivolte ai calciatori devono ritenersi ormai coperte da prescrizione. E ciò in particolare perché, essendo stati i contratti oggetto di tali contestazioni “acquisiti nel procedimento 158 pf 11/12, riunito al precedente procedimento (di tenore analogo) 827 pf 10/11e considerato che, per quest’ultimo procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, punto 1 d), al 30 giugno 2015 risultavano già decorsi i termini prescrizionali ed inoltre, visto che anche per il procedimento 158 pf. 11/12 sono decorsi i termini prescrizionali al 30 giugno 2016, ne deriva che tutti i calciatori non potranno essere giudicati in virtù del deferimento oggi all’esame”. Risulta evidente che, con la motivazione sopra riportata, il Tribunale Federale ha chiaramente messo in luce che l’apertura del procedimento n. 158 pf 11/12, in relazione a violazioni, fra le quali quelle mosse ai calciatori Alessandro Bruno e Stefano Di Cuonzo, che erano già state contestate nel precedente procedimento n. 827 pf 10/11, non ha potuto determinare la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quadriennale che, in mancanza di atti interruttivi compiuti nell’ambito del procedimento aperto nella stagione sportiva 2010/2011, è definitivamente maturato alla data del 30.6.2015. Infondati risultano infine i motivi di ricorso sviluppati nei confronti del sig. Antonio Aiello, per le ragioni già ampiamente esposte nella decisione con la quale questa Corte ha parzialmente accolto, sotto il profilo dell’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato, il ricorso presentato dall’Aiello contro la decisione impugnata anche dalla Procura Federale ed alle quali pertanto, si fa integrale rinvio Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.
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