F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 14 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S.D. CASTION AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 A CARICO DEL SIG. BATTISTON FLAVIO, PRESIDENTE; – SQUALIFICA PER 45 GIORNI A CARICO DEL CALC. REXHAJ LEUTRIM, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; – INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. PAVEI ORAZIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. BORTOT GIAMPAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. DE BONA VITTORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. LANDI MICHELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 A CARICO DEL SIG. FRANCESCON DARIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. DAL FARRA MAURO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. DA RONCH GIMMI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; AMMENDA DI € 150,00, TUTTE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., 2. RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. – NOTA N. 544/1140 PF15-16/AA/AC DELL’11.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Veneto – Com. Uff. n. 24 del 14.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 14 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S.D. CASTION AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 A CARICO DEL SIG. BATTISTON FLAVIO, PRESIDENTE; - SQUALIFICA PER 45 GIORNI A CARICO DEL CALC. REXHAJ LEUTRIM, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. PAVEI ORAZIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. BORTOT GIAMPAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. DE BONA VITTORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. LANDI MICHELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 30 A CARICO DEL SIG. FRANCESCON DARIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. DAL FARRA MAURO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. DA RONCH GIMMI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; AMMENDA DI € 150,00, TUTTE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., 2. RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. – NOTA N. 544/1140 PF15-16/AA/AC DELL’11.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Veneto - Com. Uff. n. 24 del 14.9.2016) Con ricorso del 18.9.2016 la U.S.D. Castion ha impugnato la decisione resa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto in data 13.9.2016 e pubblicata il giorno successivo nel Com. Uff. n. 24, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 2 a carico di Battiston Flavio, Presidente della U.S.D. Castion; - inibizione di giorni 40 a carico di Pavei Orazio, Dirigente accompagnatore di detto sodalizio sportivo; - squalifica per 45 giorni a carico del calc. RexhaJ Leutrim, da scontare nel Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2016/2017; inibizione di giorni 15 a carico del sig. Bortot Giampaolo, dirigente accompagnatore; inibizione di giorni 40 a carico del sig. De Bona Vittorio, dirigente accompagnatore; inibizione di giorni 40 a carico del sig. Landi Michele, dirigente accompagnatore; inibizione di giorni 30 a carico del sig. Francescon Dario, dirigente accompagnatore; inibizione di giorni 15 a carico del sig. Dal Farra Mauro, dirigente accompagnatore; inibizione di giorni 15 a carico del sig. Da Ronch Gimmi, dirigente accompagnatore; penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria della Stagione Sportiva 2016/2017; penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel Campionato Juniores Provinciale della Stagione Sportiva 2016/2017; ammenda di € 150,00 alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva; All’odierna riunione innanzi a questa Corte Federale di Appello la Procura Federale ha concluso per il rigetto del gravame e, pur dando atto della buona fede della ricorrente, ha chiesto la conferma delle sanzioni comminate a tutti i soggetti innanzi indicati. Nessuno è comparso per la parte ricorrente. Il fatto Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto ha dichiarato, nella decisione impugnata, di condividere la ricostruzione dei fatti, operata dalla Procura nei seguenti termini: “preliminarmente rileva che il calciatore oggi deferito (ndr: Rexahay Leutrim).era svincolato dal 1° luglio 2015, così come pubblicato nel Com. Uff. n.13 del 30.7.2015. Per quanto possa occorrere si precisa che i Comunicati Ufficiali si intendano conosciuti con presunzione assoluta dalla data della loro pubblicazione (Art. 13 N.O.I.F.) e Art. 2 comma 3 C.G.S.. La posizione irregolare del calciatore agli effetti del tesseramento è stata rilevata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.73 del 23.3.2016. Avverso detta delibera la società e gli altri soggetti hanno presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Regionale che ha respinto i ricorsi confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e pertanto è incontestabile la posizione irregolare del calciatore agli effetti del tesseramento.” (così testualmente a pag. 1 del verbale per procedimento n.1140 15/16). Ed infatti, sulla base di questa ricostruzione, il Tribunale Federale Territoriale Veneto ha così testualmente definito il procedimento: “…condivisi gli argomenti sopra allegati dal Rappresentante della Procura Federale, con riferimento alla rilevanza dell’avvenuta pubblicazione dello svincolo del calciatore nel Com. Uff. n.13 del 30.7.2015 e la rilevanza ai fini della presente decisione della decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata nel Com. Uff. n.76 del 6.4.2016 e ritenuta conseguentemente la sussistenza dei fatti ascritti ai soggetti deferiti, ritenuta la congruità delle sanzioni richieste, conferma e dispone l’adozione dei provvedimenti disciplinari” innanzi trascritti. I motivi della decisione Il gravame è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui al dispositivo. Preliminarmente e in punto di fatto occorre evidenziare che agli atti del procedimento risulta che la U.S.D. Castion, con nota raccomandata 12.09.2014, provvide ad aggiornare la posizione di tesseramento del calciatore Rexhaj Leutrim, trasmettendo al Comitato Regionale Veneto anche il permesso di soggiorno-rinnovo, senza scadenza, rilasciato al prefato atleta il 31.7.2014 dalla Questura di Asti, Ufficio Immigrazione. L’Ufficio federale attese alla convalida della pratica, in data 3.10.2014, anche sulla base di un precedente permesso di soggiorno agli atti, con scadenza 22.7.2014, e il sistema emise la consueta comunicazione con la quale il sodalizio fu autorizzato all’impiego del calciatore per la sola stagione 2014/2015. Nel suo libello la ricorrente ha eccepito la mancata ricezione di detta comunicazione e, quindi, l’impossibilità di poter impugnare il provvedimento di cui è cenno, che avrebbe dovuto riportare un vincolo di tesseramento “pluriennale” e non già limitato alla stagione 2014/2015, godendo il calciatore di un permesso di soggiorno “illimitato” La doglianza non coglie nel segno, in quanto occorre tener da conto che nella citata richiesta di tesseramento e aggiornamento 12.9.2014, il sodalizio omise di barrare il quadratino per richiedere il “vincolo pluriennale” del giocatore e, quel che più rileva, indicando quale status del calciatore la categoria “71” in luogo della “80” (“Nazionalità straniera mai tesserato all’estero. Vincolo Pluriennale). Ma vi è di più. Il Comitato Regionale Veneto, con Com. Uff. n.13 del 30.7.2015, rese noto i nominativi dei giocatori svincolati dal 1° luglio 2015, ivi compreso quello di Rexhaj Leutrim, sicché ove il sodalizio avesse diligentemente provveduto, com’era suo preciso onere, a compulsare detto Comunicato Ufficiale, avrebbe avuto contezza che il predetto atleta era considerato “svincolato” e avrebbe potuto, in conseguenza, attivare tutte le iniziative di rito per conseguire la rettifica temporale del vincolo, proprio perché ricorrevano i presupposti normativi di cui si è detto. Atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, N.O.I.F., “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”, consegue che il sodalizio –perché si presume fosse a conoscenza di quel Comunicato Ufficiale - non avrebbe potuto impiegare il giocatore dopo il 1° luglio 2015. Ma così non è stato. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 C.G.S., gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, una complessiva riconsiderazione della vicenda, alla luce del concreto svolgimento dei fatti e dei disguidi che hanno verosimilmente influito sugli stessi, induce questa Corte a ritenere giusto un sostanziale ridimensionamento della misura sanzionatoria applicata e della sua effettiva portata afflittiva. Pertanto, attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento illustrati in narrativa, apprezzata la palese buona fede che ha connotato la condotta del sodalizio, evidenziata anche dalla stessa Procura Federale, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Per questi motivi la CFA, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Castion di Belluno, riduce al presofferto le sanzioni della inibizione a carico dei sigg.ri - Battiston Flavio; - Pavei Orazio; - Bortot Giampaolo; - De Bona Vittorio; - Landi Michele; - Francescon Dario; - Dal Farra Mauro; - Da Ronch Gimmi; nonché la sanzione della squalifica a carico del calciatore Rexhaj Leutrim; riduce, altresì, le sanzioni della penalizzazione a punti 1 da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria della Stagione Sportiva 2016/2017 e a punti 2 da scontarsi nel Campionato Juniores Provinciale della Stagione Sportiva 2016/2017; riduce, infine, la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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