F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO CARLO PRADA (membro del CdA della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) – (nota n. 3056/965 pf14-15 GT/ma del 26.9.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016
(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO CARLO PRADA (membro del CdA della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 3056/965 pf14-15 GT/ma del 26.9.2016).
Il Procuratore Federale, letti gli atti di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15”, al cui interno risulta espletata una copiosa attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo, che consta dei controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C. anch’essi richiamati dalla Procura Federale; viste le dichiarazioni rese dai deferiti e preso atto della richiesta di applicazione della pena ex art. 32 sexies CGS, proposta dai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada, ratificata nel C.U. del Presidente Federale N. 31/AA del 01/08/16; constatato che sulla scorta della digressione esposta in deferimento, è emerso che il dissesto finanziario patrimoniale della AC Monza Brianza 1912 Spa è attribuibile ai vari soggetti ivi menzionati, tra i quali risulta individuato anche il Sig. Maurizio Carlo Prada in qualità di membro del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14; preso atto che con C.U. n. 60/AA del 12.09.2016 è stata dichiarata la risoluzione dell'accordo ex art. 32 sexies CGS raggiunto tra la Procura Federale e il Sig. Maurizio Carlo Prada poiché quest'ultimo non ha versato la prescritta ammenda entro il termine perentorio previsto dalla disposizione; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: il Sig. Maurizio Carlo Prada, membro del Consiglio di Amministrazione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 11.12.2014, per la violazione dell’art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico patrimoniale della Società e, in particolare, per aver omesso di vigilare sull'attività posta in essere dal Presidente Sig. Emery e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto a una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico finanziaria al momento della sua cessazione della carica secondo quanto descritto in deferimento. Le memorie IL deferito non depositava memorie a discolpa. Il dibattimento Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di mesi 13 (mesi) e per l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), precisando che la inibizione di mesi 1 (uno) era da intendere come sanzione relativa alla omessa ottemperanza nei termini al precedente patteggiamento. Nessuno compariva per il deferito. I motivi della decisione Necessita una breve premessa storica. Il deferito e la Procura Federale raggiungevano una intesa ex art. 32 sexies CGS (patteggiamento), ratificata nel C.U. n. 32/AA del 01.08.2016, che tuttavia non veniva ottemperata dal Sig. Prada nei prescritti termini perentori, per cui il C.U. n. 60/AA del 12.09.2016 ha sancito la sua definitiva risoluzione. In epoca successiva alla pubblicazione del secondo C.U. (60/AA del 12.09.2016), il Sig. Prada ha ugualmente versato la concordata ammenda di € 2.000,00, adducendo quale giustificazione la misconoscenza dell'Ordinamento sportivo che non gli aveva consentito di apprendere tempestivamente la ratifica dell'accordo, che il deferito presumeva fosse comunicata direttamente con Raccomandata o PEC. Osserva in proposito il Tribunale che il patteggiamento non può ritenersi legittimamente onorato ex art. 32 sexies CGS in quanto l'ammenda di € 2.000,00 è stata versata soltanto in data 03.10.2016, cioè fuori dal prescritto termine perentorio di trenta giorni. Preso quindi atto della intervenuta risoluzione, la Procura Federale ha nuovamente deferito il Sig. Maurizio Carlo Prada per le violazioni amministrative trascritte in deferimento, che constano dell'esaustivo quadro riferito alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare N. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), Sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15”, al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla CO.VI.SO.C., anch’essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale. Infatti risulta ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento siano state attuate condotte che a prescindere dal loro rilievo sul piano giurisdizionale ordinario, si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con ildissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Monza Brianza fu gestita dagli amministratori e preposti, tra i quali è annoverato il Sig. Prada per le funzioni descritte in deferimento, secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della CO.VI.SO.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione all'odierno procedimento. Consegue che tutte le risultanze in atti, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle azioni ascritte che determinano la violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità, tutelati dall’Ordinamento sportivo. In tal senso si conviene con la specifica motivazione di accusa svolta dalla Procura Federale in quanto il Sig. Maurizio Carlo Prada, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 11.12.2014, si è reso colpevole della violazione dell’art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico patrimoniale della Società e, in particolare, per aver omesso di vigilare sull'attività posta in essere dal Presidente Sig. Emery e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto a una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico finanziaria al momento della sua cessazione della carica. Il Tribunale conferma quindi le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle violazioni, convenendo anche con la minima maggiorazione di mesi 1 (uno) di inibizione per l'omesso versamento nei prescritti termini dell'ammenda oggetto del patteggiamento. Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Maurizio Carlo Prada: mesi 13 (tredici) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda per le ragioni rassegnate nella parte motiva. La somma di € 2.000,00 (Euro duemila/00) oggetto dell'ammenda è da considerare già versata.
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