.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GIOVANNINI, MAURIZIO MONTALI – (Fallimento AS Lucchese Libertas 1905 Srl) – (nota n. 3182/889 pf11-12 GT/sds del 29.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GIOVANNINI, MAURIZIO MONTALI - (Fallimento AS Lucchese Libertas 1905 Srl) - (nota n. 3182/889 pf11-12 GT/sds del 29.9.2016). Il Deferimento Con provvedimento del 29 settembre 2016 (nota n.3182/889pf11-12GT/sds) la Procura Federale, in relazione alle vicende connesse al fallimento della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Paolo Giovannini, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 13/06/2011, amministratore delegato dal 21/06/2010 al 30/01/2011 e dal 08/02/2011 al 13/06/2011, per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti G.3B, G.5 e G.8; - il Sig. Maurizio Montali, proprietario del 49% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per: a) la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7,D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell’acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti H.3, H.7 e H.8; c) la violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Luca Rangoni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all’epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9; Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare. Il fatto Con analogo provvedimento del 19 aprile 2016 la Procura Federale aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) l Sig. Vladimiro COVILI FAGGIOLI, liquidatore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 15/09/2011 al 09/03/2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico–patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.8, A.9, B.3, B.4, D.5, D.8, D.9, D.12 e D.13; b) a violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver tenuto la contabilità in maniera irregolare ed incompleta, in modo tale da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della Società, risultando in particolare non rinvenuti dalla curatela i registri iva, acquisti e vendite, i partitari, tutta la documentazione contabile successiva al 30 giugno 2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti D.9, D.10, G.3A, G.5 e G.8; c) per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver distratto il marchio “AS Lucchese Libertas 1905”, e comunque dissipato la somma di € 13.000,00 consegnatagli dal Sig. Marco AFFATIGATO in pagamento della cessione, peraltro non riconosciuta dalla curatela, del predetto marchio avvenuta in data 22.02.2012, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata ai punti G.3D, G.5 e G.8; d) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotta specificatamente descritta nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti D.9, D.12, G.3B, G.5 e G.8; e) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, in relazione all’art. 37 delle NOIF, per non aver mai comunicato alla Lega o comunque la propria carica all’interno della Società, condotta specificatamente descritta nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato al punto B.4; 2) il Sig. Giuseppe BULLERI, amministratore unico e presidente della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 al 15/09/2011 per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico–patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, A.8, B.3, B.4, D.1, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver tenuto la contabilità in maniera irregolare ed incompleta, in modo tale da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della Società risultando in particolare non rinvenuti dalla curatela i registri iva, acquisti e vendite, i partitari, tutta la documentazione contabile successiva al 30 giugno 2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti D.9, D.10 e G.3A; c) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale, iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti D.9, G.3B, G.5 e G.8; 3) il Sig. Fabrizio BIAGIONI, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 31/01/2011 al 13/06/2011 per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 patrimoniale ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico – patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, E.3 e F.1; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti G.3B, G.5 e G.8; 4) il Sig. Paolo GIOVANNINI, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 13/06/2011, amministratore delegato dal 21/06/2010 al 30/01/2011 e dal 08/02/2011 al 13/06/2011, per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti G.3B, G.5 e G.8; 5) il Sig. Marco VALENTINI, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 17/10/2010 e dal 31/01/2011 al 06/05/2011, amministratore delegato dal 08/02/2011 al 06/05/2011, per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.6 e E.3; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell’ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti G.3B, G.5 e G.8; 6) il Sig. Giuliano GIULIANI, presidente e amministratore delegato della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 29/12/2010, nonché socio della Cipriano Costruzioni Spa, a sua volta socio di minoranza, attraverso la Società Di Sviluppo Sportivo Srl, della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, C.1, C.2, D.1, D.4 e D.6; 7) Il Sig. Giovanni VALENTINI, socio di riferimento dal 23/08/2008 al 14/06/2011, presidente e amministratore delegato della Valore Spa, socio di riferimento, attraverso la Società Di Sviluppo Sportivo Srl, della AS Libertas Lucchese 1905 Srl, nonché membro del C.d.A. e amministratore delegato con ampi poteri gestionali della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/10 al 30/01/2011 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, omettendo di vigilare sulla cattiva gestione degli amministratori e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, C.1, C.2, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3; 8) il Sig. Maurizio MONTALI, proprietario del 49% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per: a) la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7,D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell’acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti H.3, H.7 e H.8; c) la violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Luca Rangoni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all’epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9; 9) il Sig. Luca RANGONI, proprietario del 51% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per: a) la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell’acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti H.3, H.7 e H.8; c) la violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Maurizio Montali, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all’epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9; 10) il Sig. Luigi GALLO, proprietario ed amministratore di fatto del 51% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per: a) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13; b) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver pagato il controvalore dell’acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti H.3, H.7 e H.8; c) la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver tentato di acquisire il controllo della Società avvalendosi anche dei Sig.ri Montali e Rangoni in costanza di inibizione come da C.U. n. 58/CDN del 17.2.2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F.2 e H.5; d) la violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver coordinato, in concorso con i Sig.ri Maurizio Montali e Luca Rangoni, una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, nonché nascondendo il fatto di essere il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, celandosi attraverso i Sig. Montali e RAGONI, essendo inibito all’epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9; Il procedimento disciplinare era incardinato presso il Tribunale Federale Territoriale presso la LND – Comitato Regionale Toscana il quale, con C.U. n. 4 del 16/07/2016, in accoglimento del deferimento proposto, infliggeva le seguenti sanzioni: - al Sig. Covili Faggioli Vladimiro l’inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - al Sig. Giovannini Paolo, inibizione per 2 (due) e un’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00); - al Sig. Montali Maurizio, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - al Sig. Rangoni Luca, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - al Sig. Gallo Luigi, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Disponeva inoltre applicarsi, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 23 del CGS, le sanzioni di: - mesi 9 (nove) di inibizione a carico del Sig. Giuliani Giuliano; - anni 3 (tre) di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del Sig. Valentini Giovanni; - anni 2 (due) di inibizione e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico del Sig. Valentini Marco; - anni 5 (cinque) di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del Sig. Biagioni Fabrizio; - anni 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Bulleri Giuseppe; Avverso tale decisione i soli Sig.ri Paolo Giovannini e Maurizio Montali proponevano appello dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la cui discussione veniva fissata per il giorno 21 settembre 2016. La Corte Federale d’Appello con proprio C.U. n. 35/CFA del 21/09/2016 stabiliva quanto segue: “preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dai Sig.ri Giovannini Paolo e Montali Maurizio; rilevata l’eccezione preliminare di incompetenza, li accoglie e per l’effetto annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.” Alla luce di quanto sopra la Procura Federale riteneva di dover instaurare il giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto. Le memorie difensive Depositavano nei termini memorie difensive e documenti sia il Sig. Giovannini che il Sig. Montali eccependo pregiudizialmente l’estinzione del giudizio ex art. 34bis CGS, in subordine e preliminarmente la prescrizione quadriennale (rilevando non sussistere alcuna contestazione in ordine agli illeciti amministrativi di cui all’art. 8, comma 1 e 2 CGS o non essere la stessa assistita dalla contestazione di fatti specifici e dall’elemento del dolo); nel merito eccepivano non sussistere la responsabilità disciplinare per non aver commesso i fatti contestato ovvero per mancanza dell’elemento soggettivo doloso. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: - anni 5 (cinque) di inibizione e preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C. ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda a carico di Maurizio Montali; - anni 2 (due) di inibizione ed € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda a carico di Paolo Giovannini; Sull’eccezione di estinzione del giudizio riferisce essere la stessa infondata, dovendosi nella fattispecie applicarsi le disposizioni regolamentari in materia di giudizio di rinvio e non essendo il Tribunale Territoriale Organo di Giustizia diverso dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ma mera articolazione territoriale del medesimo. Gli Avv.ti Scorcucchi e Menichini, rispettivamente per Montali e Giovannini si riportavano alle memorie difensive depositate chiedendo l’accoglimento delle conclusioni formulate. I motivi della decisioneRisulta fondata l’eccezione di estinzione del giudizio proposta dal Sig. Giovannini con la memoria difensiva del 22 novembre 2016, nonché dalla difesa del Sig. Montali con la memoria integrativa anch’essa del 22 novembre 2016. Sul punto, dopo alcuni tentennamenti della giurisprudenza endofederale, si va affermando l’orientamento che può ritenersi consolidato alla luce anche della recentissima decisione n.58/2011 del 21 novembre 2016 del Collegio di Garanzia del Coni che, su fattispecie analoga a quella in esame, ha testualmente rilevato che “..non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all’organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato. D’altra parte, la stessa Corte Federale d’Appello, con decisione assunta a Sezioni Unite (C.U. n. 63/CFA 28 maggio 2015), ha, sul punto, espressamente statuito che “è evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, e nel contempo di sollecita definizione degli stessi, perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione riferisce alla data di esercizio dell’azione disciplinare, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. La Corte è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare, sia detto esercizio validamente operato o meno. La finalità di garanzia del soggetto accusato, cui la disciplina dei termini prevista dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI risponde, nonché la natura perentoria di tali termini, verrebbe irrimediabilmente travolta nel caso in cui si dovesse ritenere che il dies a quo per il decorso del termine dei 90 giorni potesse ricominciare a decorrere nuovamente in ragione della circostanza che l’esercizio dell’azione disciplinare non sia stato validamente operato dalla Procura. Ciò, come detto, contrasterebbe sia con l’interpretazione letterale delle norme in questione sia con la ratio legis sottesa alle stesse, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell’incolpato allo stesso. Deve, dunque, affermarsi che il termine di novanta giorni, posto a tutela delle anzidette esigenze di difesa e certezza della posizione dell’incolpato, comincia a decorrere dall’avvio originario dell’azione disciplinare, cioè dal primo atto con cui formalmente viene elevata l’accusa. D’altronde, l’errata individuazione, da parte della Procura - in possesso di tutti gli strumenti necessari all’accertamento della qualifica dell’incolpato - del giudice cui deferire l’accusato non può determinare un allungamento dei termini previsti per la definizione del procedimento proprio in ragione della funzione garantistica cui detti termini sono preordinati. Non può, infatti, ricadere sul Sig. xxxxxx l’errore della Procura che lo ha deferito innanzi ad un giudicante sprovvisto di competenza. Alla luce del ragionamento sin qui condotto, deve, quindi, conclusivamente affermarsi che il termine di novanta giorni per l’emissione della decisione, di cui agli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI, deve considerarsi perentorio a garanzia del soggetto incolpato, decorrendo dalla data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare.” Non rileva, quindi, il rilievo operato dalla Procura circa il fatto che il Tribunale territoriale sarebbe mera articolazione organizzativa del Tribunale Nazionale, né è sostenibile l’applicazione della diversa disciplina prevista per il giudizio di rinvio, posto che, nella fattispecie, gli atti sono stati rimessi alla Procura federale che ha notificato il nuovo deferimento da cui ha origine il presente giudizio. Non v’è dubbio, tuttavia, che trattandosi del medesimo procedimento disciplinare il termine di 90 giorni, da conteggiare a partire dal primo deferimento notificato, sia ampiamente decorso. La fondatezza dell’eccezione pregiudiziale risulta assorbente di ogni altra questione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare dichiara l’estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34bis del CGS.
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