• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 1; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE “DI FATTO” DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1620/965 PF14-15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 1; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE “DI FATTO” DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1620/965 PF14-15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)
Il Sig. Di Stanislao Paolo ha proposto ricorso avverso le sanzioni: - della inibizione di anni 1 (uno); - dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) inflittgli dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 4.8.2016, per le seguenti violazioni: - 1) art. 1, comma 1 C.G.S. della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) C.G.S. della F.I.G.C., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver svolto il ruolo di “amministratore di fatto” dell’AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente; - 2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) C.G.S. della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società; - 3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, C.G.S. della F.I.G.C. per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano; - 4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, C.G.S. della F.I.G.C. per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), Sezione Disciplinare, con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016), a carico, tra gli altri, del sig. Paolo Di Stanislao (Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 S.p.A. dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data della sentenza di fallimento) per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe. Il Sig. Di Stanislao ha proposto il presente reclamo sostenendo che, dall’esame degli atti del procedimento e dall’analisi delle effettive condotte caratterizzanti la vicenda, sarebbe possibile desumere l’assenza di responsabilità a lui ascrivibili. In particolare, ha dedotto che: - con riferimento al presunto ruolo di amministratore di fatto della AC Monza Brianza 1912 S.p.A. nel periodo compreso tra il 20.1.2015 ed il 27.5.2015, l’unico socio ed amministratore del sodalizio sarebbe stato quello risultante dai documenti ufficiali, civilistici e federali, vale a dire il Sig. Pietro Montaquila, mentre il reclamante si sarebbe limitato a svolgere, per pochissimi mesi, il compito di consulente esterno della Società con l’obiettivo precipuo ed essenziale della ristrutturazione dell’ingente debito che la nuova Dirigenza aveva ereditato dalle gestioni precedenti; - dalle risultanze probatorie emergerebbe un quadro materiale e disciplinare antitetico rispetto agli assunti colpevolisti paventati dal requirente, rinvenendosi continue ed univoche dimostrazioni della completa estraneità del reclamante a qualunque funzione amministrativa all’interno della Società; - al reclamante, in ogni caso, non sarebbero attribuibili responsabilità personali nella decozione e nel fallimento del Sodalizio, né potrebbe esservi un’automatica ed acritica applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. basata sul solo presupposto oggettivo costituito dall’aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria fallimentare o nel biennio precedente; - con riferimento alla circostanza di avere esercitato la funzione di amministratore di fatto della Monza Brianza 1912 S.p.A. pur essendo ancora pendente un pregresso provvedimento di inibizione, il reclamante non avrebbe mai espletato compiti amministrativi in seno alla compagine monzese e, comunque, l’unica attività consentita dall’art. 19, comma 8, C.G.S. ai soggetti inibiti sarebbe proprio quella amministrativa; - la riflessione normativa secondo cui l’unica attività consentita ai soggetti inibiti sarebbe quella amministrativa renderebbe infondata anche l’omologa contestazione in merito alle presunte mansioni dirigenziali svolte dal reclamante, in passato, nell’ambito della Casale Calcio S.r.l., che sarebbero state peraltro dimostrate solo sulla base della rassegna stampa allegata alla relazione d’indagine. Il Sig. Di Stanislao ha concluso chiedendo, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni inflitte in prime cure, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 1, C.G.S., da contenersi entro i limiti di una lievissima inibizione e, in via ulteriormente gradata, di ridimensionare la sanzione nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha così motivato la decisione assunta nei confronti del Sig. Di Stanislao: “le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale poiché mero "consulente societario", convergono parzialmente con le risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto esponga un suo coinvolgimento se pure in maniera marginale. Invero i documenti depositati dalla Procura Federale mostrano implicazioni gestionali riferibili al Sig. Di Stanislao, nonostante la difesa tenti di minimizzarne la figura apportando deposizioni che disegnerebbero il deferito come persona di riferimento del Sig. Montaquila, quest'ultimo vero e proprio artefice unico del periodo quadrimestrale ante-fallimento dell'AC Monza Brianza. Ma così non è, posto che l'attento esame istruttorio attesta che il Sig. Di Stanislao trattava direttamente con fornitori e terzi, se pure in maniera marginale e non continuativa, consapevole del proprio ruolo gestionale di compartecipe unitamente all'amministratore Sig. Montaquila delle operazioni societarie. Consegue che il predetto coinvolgimento appare meritevole di sanzione, che viene tuttavia ulteriormente temperata proprio in considerazione delle motivazioni che precedono in ordini di tempo e di ruolo”. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto sussistente il coinvolgimento gestionale del reclamante sia pure “in maniera marginale” e, proprio per le riscontrate ragioni di tempo e di ruolo, ha irrogato la sanzione di un anno di inibizione e di euro 3.000 di ammenda che, diversamente, avrebbero potuto essere ben più consistenti. Il coinvolgimento del Sig. Di Stanislao nell’attività gestionale del Sodalizio monzese emerge per tabulas dalle dichiarazioni rese dai tesserati come risultanti dall’articolata attività istruttoria svolta dalla Procura Federale. In particolare: il Sig. Fulvio Pea, allenatore dell’Associazione Calcio Monza Brianza 1912 Spa sino al 12.6.2015 - evidenziato, tra l’altro, che “a partire da metà gennaio 2015, avvennero incontri settimanali a Monzello tra Di Stanislao, me, lo staff tecnico, Pasini, Califano e Montaquila”, che “in tali incontri, si parlò del futuro della squadra e degli acquisti da realizzare nella sessione invernale del calciomercato 2014/2015” e che “capitava che Di Stanislao chiamasse direttamente calciatori, presidenti di società e agenti per verificare la possibilità di concludere certe trattative” - ha affermato di avere identificato “senz’altro in Di Stanislao” il soggetto che, dal mese di gennaio 2015, svolgeva il ruolo di presidente del Monza; il Sig. Matteo Pessina, calciatore della detta Società, precisato di conoscere il reclamante da circa metà marzo 2015 quando, “in occasione di una cena alla presenza dei calciatori e della dirigenza, si presentò al tavolo come Presidente del Monza dicendo che, previa ricapitalizzazione della società, avrebbe regolarizzato il pagamento degli stipendi”, ha affermato di identificare “nel Sig. Di Stanislao” il soggetto che, dal mese di gennaio 2015 era il Presidente della Società Monza; il Sig. Alfredo Pasini, direttore tecnico della Società in discorso, rappresentato di avere visto il reclamante ed il Sig. Montaquila gli ultimi due giorni presso la sede del calciomercato e che gli stessi disponevano di una stanza presso l’ATA Hotel di Milano nella quale ricevevano, con il DS Califano, gli interessati alle diverse trattative (dirigenti, direttori sportivi, agenti) ed esposto di ritenere quasi certo che il reclamante si sia occupato dei trasferimenti di Martinez e D’Ambrosio dal Lecce, ha affermato di identificare “senz’altro in Di Stanislao” il soggetto che, dal mese di gennaio 2015, ha svolto il ruolo di Presidente del Monza. Il coinvolgimento, sia pure per un limitato arco di tempo, del reclamante nella gestione della Società come amministratore di fatto, pertanto, deve ritenersi ampiamente accertato e, in presenza di una pluralità di dichiarazioni concordanti, a poco vale rilevare per quanto di interesse in questa sede che la segretaria del Sodalizio, Signora Marinella Farina, abbia affermato che “sulla carta il presidente era Montaquila, quindi, il mio interlocutore, ribadisco, non poteva che essere lui”. A ciò si aggiunga che nel deferimento della Procura è attribuito un corretto significato anche ad alcuni articoli di stampa, mai oggetto di smentita o di rettifica, dai quali emerge che il sig. Di Stanislao fosse ritenuto dai più l’amministratore di fatto della Società nonché l’artefice delle sorti della squadra del Monza. Nessun dubbio, di conseguenza, può sussistere sul fatto che l’interessato abbia operato nel descritto, sia pure limitato, arco temporale come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano. Allo stesso modo, dal deferimento della Procura Federale risulta che il Sig. Di Stanislao, nel gennaio 2013, vale a dire in un periodo in cui era inibito, ha detenuto il controllo delle quote sociali della A.S. Casale Calcio (che al termine della stagione 2013 è retrocesso dalla Lega Pro – seconda divisione – ed escluso dai campionati della LND) , come risulta da notizie di stampa e da quanto riportato nel verbale del C.d.A. del Casale Calcio del 10.1.2013 nel quale si dà atto dell’acquisto del 91% delle quote sociali della società “Casale Communication & Marketing S.r.l.”, socio unico del Casale Calcio, da parte di Andrea Di Stanislao, appena diciottenne figlio di Paolo. Anche la fattispecie del controllo di fatto del Casal Calcio non è specificamente ed efficacemente contestata dal reclamante. La posizione ritenuta marginale, per tempo e ruolo, del Sig. Di Stanislao nella gestione del Monza, infine, consente di non attribuire dirimente rilievo al contributo causale fornito dall’interessato in ordine allo stato di decozione della Società. Il reclamo, per tutte le considerazioni esposte, va respinto e va di conseguenza disposta la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stanislao Paolo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 1; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE “DI FATTO” DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1620/965 PF14-15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)"