F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 25 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MEDEL SOTO GARY ALEXIS SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ATALANTA/INTERNAZIONALE DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 24.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 25 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MEDEL SOTO GARY ALEXIS SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ATALANTA/INTERNAZIONALE DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 24.10.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Atalanta/Internazionale, disputato in data 23.10.2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Gary Alexis Medel Soto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, al 39° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito “violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro, un calciatore avversario, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale contestava la valutazione del Giudice Sportivo in relazione alla qualificazione del comportamento del Sig. Medel Soto in termini di “condotta violenta” di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. e, conseguentemente, rilevava l’eccessiva entità della sanzione irrogata. In particolare, la Società ricostruiva la dinamica della condotta del tesserato e osservava che il “colpo” inferto da quest’ultimo non sarebbe stato rappresentato da un pugno, ma da una spinta a mano aperta (volgarmente denominata “manata”) al volto del giocatore avversario, spinta che, a detta della Società stessa, non avrebbe potuto essere connotata da violenza, atteso che il movimento di spinta iniziava quando la mano del Sig. Medel era già appoggiata sul volto dell’avversario. Inoltre, la Società aggiungeva che la generica locuzione “colpiva…con un gesto” utilizzata dal Giudice Sportivo sarebbe indice, seppur indirettamente, dell’incertezza dello stesso sull’esatta natura del gesto. Per le ragioni sopraesposte, quindi, la Società affernava che il gesto posto in essere dal Sig. Medel avrebbe dovuto essere riconosciuto e valutato come condotta gravemente antisportiva, condotta che, non essendo riconducibile ad alcuna delle quattro ipotesi tassative previste ai fini della prova televisiva dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S., ne comporterebbe la relativa inutilizzabilità. La Società chiedeva, pertanto, il proscioglimento del proprio tesserato e, in via subordinata, attesa l’asserita sproporzione della sanzione inflitta, la riduzione della stessa ad una giornata di squalifica o nella diversa misura ritenuta congrua da questa Corte. 2 Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 25.10.2016, sono presenti la Procura e l’Avv. Adriano Raffaelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e presa visione delle immagini a disposizione, rileva come sia possibile vedere distintamente il gesto compiuto dal Sig. Medel Soto, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, integra gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S. In altri termini, non sembra che il calciatore si limiti ad appoggiare, prima, ed a spingere poi, la mano sul volto dell’avversario. Sembra, invece, che venga sferrato un colpo connotato da una certa violenza. Alla luce di queste considerazioni, la prova televisiva risulta, pertanto, ammissibile, poiché trattasi di condotta violenta non vista dall’arbitro, rientrante nella previsione di cui all’art. 35 comma 1.3. C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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