F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SAMMAURESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ZANINI MASSIMO SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SAN MARINO/SAMMAURESE DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SAMMAURESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ZANINI MASSIMO SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SAN MARINO/SAMMAURESE DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 26.10.2016) Con reclamo ritualmente introdotto nei modi e termini di legge, la A.S.D. Sammaurese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores San Marino/Sammaurese, veniva inflitta al proprio allenatore, Sig. Zanini Massimo, la squalifica per sette giornate per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. A sostegno dell’impugnazione, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenendola sproporzionata ed eccessivamente afflittiva. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento dell’incolpato, meritevole di censura e, dunque, di sanzione disciplinare, occorre tenere presente che lo Zanin si è reso responsabile delle condotte imputategli dal Giudice Sportivo nell’ambito di un medesimo contesto fattuale. A ben vedere, infatti, l’aver acceduto indebitamente sul terreno di gioco, recandosi negli spogliatoi e profferendo l’espressione irriguardosa di cui al referto arbitrale, si colloca indubbiamente in un rapporto di contestualità con le proteste che hanno cagionato l’espulsione subita nel corso della medesima gara. Pertanto, gli illeciti disciplinari commessi dallo Zanin debbono indubbiamente essere ricondotti sotto il vincolo della continuazione, di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sammaurese di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) riduce la sanzione della squalifica da 7 a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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