F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGUEL DA SILVA ANDERSON SEGUITO GARA BENEVENTO/SPEZIA DEL 29.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 02.11.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGUEL DA SILVA ANDERSON SEGUITO GARA BENEVENTO/SPEZIA DEL 29.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 02.11.2016)
Lo Spezia Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 2.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Spezia Calcio/Benevento del 29.10.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Miguel Anderson Da Silva “per avere, al 6° del secondo tempo, colpito violentemente con un pugno sulla testa un calciatore avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dal Da Silva non doveva essere considerata violenta ma antisportiva in quanto riconducibile ad una normale azione di gioco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Inoltre ha rilevato la mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore. Infine la ricorrente ha rilevato l’esistenza di una eccessiva gravosità della sanzione irrogata al Da Silva rispetto a quella comminata ad altri calciatori come da precedenti giurisprudenziali in materia richiamati. Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Da Silva è in linea con il referto arbitrale che testualmente riferisce che il calciatore “senza possibilità alcuna di giocare il pallone con fare deliberatamente violento colpiva alle spalle un calciatore avversario” ed è congrua rispetto alle previsioni codicistiche. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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