F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CUOMO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI PALERMO/CROTONE DEL 5.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 76 del 08.11.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CUOMO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI PALERMO/CROTONE DEL 5.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 76 del 08.11.2016)
Con reclamo preannunciato e ritualmente proposto in data 15.11.2016, la Società FC Crotone S.r.l., impugnava la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n.76 dell’8.11.2016) a seguito della gara Palermo/Crotone del 5.11.2016, applicava al tesserato Cuomo Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” nonché per aver “colpito con una gomitata sul petto un calciatore della squadra avversaria”. Nei motivi di reclamo la difesa contestava l’eccessiva severità della sanzione concludendo per la riqualificazione del fatto sotto la specie della condotta antisportiva con riduzione della squalifica a una sola giornata di gara. Alla seduta del 17.11.2016, davanti alla Corte d’Appello Nazionale nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti, osserva. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il fatto descritto dal Giudice Sportivo infatti integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva piuttosto che violenta, considerato che, come specificato nel rapporto del Direttore di gara, è stata posta in essere “a gioco in svolgimento” e senza alcuna conseguenza lesiva per l’avversario. Pertanto, in assenza di chiara intenzionalità violenta, deve ritenersi sussistente la fattispecie meno grave prevista dall’art.19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone riduce la sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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