F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA – (nota n. 4090/1233 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016
(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 4090/1233 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).
Il deferimento Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che: - la Procura Federale ha deferito il Signor Sergio Benetti – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Mezzolara – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2 NOIF, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per non aver depositato presso i competenti uffici della LND l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Federico Settepassi, per la stagione sportiva 2014- 2015; - alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Sergio Benetti della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); ed alla Società SSD ARL Mezzolara della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); - nessuno è comparso per i deferiti; Considerato che dalla versata documentazione (comunicazione mail dell’Ufficio Tesseramento della LND, memoria difensiva della Società a firma del Signor Benetti) risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Sergio Benetti, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSD ARL Mezzolara la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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