F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 – (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016
(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 20 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Luigi Piangerelli, Responsabile del Settore Giovanile dell’AC Cesena, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato e disposto, unitamente al Dirigente dell’ASD Virtus Cesena 2010, Signor Marcello Foschi, che il tesseramento del calciatore Marco Zaggia, per quest’ultima Società fosse un mero proforma, avendo già preordinato il suo trasferimento all’AC Cesena Spa, al fine di eludere il pagamento in favore della Società Atletico San Paolo Padova dell’intero e corretto importo del Premio di preparazione, pari ad € 19.000,00 circa anziché ad € 1.086,00, corrisposto dall’ASD Virtus Cesena 2010 alla predetta Società cedente. 2) La Società AC Cesena Spa per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Responsabile del Settore Giovanile, Signor Luigi Piangerelli.3) Il Signor Marcello Foschi, Dirigente dell’ASD Virtus Cesena 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato e disposto unitamente al Responsabile del Settore Giovanile dell’AC Cesena Spa, Signor Luigi Piangerelli, che il tesseramento del calciatore Marco Zaggia, per quest’ultima Società fosse un mero proforma, avendo già preordinato il suo trasferimento all’AC Cesena Spa, al fine di eludere il pagamento in favore della Società Atletico San Paolo Padova dell’intero e corretto importo del Premio di preparazione, pari ad € 19.000,00 circa anziché ad € 1.086,00, corrisposto dall’ASD Virtus Cesena 2010 alla predetta Società cedente. 4) La Società ASD Virtus Cesena 2010, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio Dirigente Marcello Foschi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del CGS Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); nei confronti del Signor Marcello Foschi inibizione per mesi 4 (quattro); nei confronti della Società ASD Virtus Cesena 2010 ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00). È altresì comparso il legale dei deferiti, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistititi, riportandosi integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti relativi al tesseramento del calciatore Signor Marco Zaggia, nato a Padova il 29.04.1998 per la Società Virtus Cesena – CAT. Dilettanti dall’8.8.2014 per poi essere trasferito in prestito temporaneo alla Società Cesena dal 27.8.2014, presumibilmente al fine di eludere il pagamento del premio di Preparazione”, il Signor Giuseppe Tramonti, Presidente dell’Atletico San Paolo Padova SSD ARL, inoltrava alla Procura Federale della FIGC, un ricorso avente ad oggetto tentativi di elusione dell’art. 96 delle NOIF, riferendo che si stava diffondendo in tutte le categorie calcistiche l’escamotage per ridurre il riconoscimento del premio di preparazione, stabilito dall’art. 96 delle NOIF; l’azione consisteva nel tesserare, con vincolo annuale, un giovane di serie, ovvero un giovane dilettante in Società dilettantistica di 2^ o 3^ Categoria e poi trasferirlo in prestito dopo pochi giorni ad una Società di Categoria Superiore, interessata ad utilizzare il calciatore; tale operazione si basava su comportamenti anomali da parte delle Società interessate, perché la Società che tesserava per prima il calciatore corrispondeva senza obiettare il premio di preparazione della Società cedente, mentre la Società (beneficiaria di categoria superiore) a cui era stato dato in prestito il calciatore, lo utilizzava senza pagare alcuna differenza del premio di preparazione (proveniente da parametri più alti in ragione della Categoria Superiore) perché la nomina non lo prevedeva. In particolare il Signor Tramonti denunciava il fatto che la propria Società era interessata ad otto casi simili e, pertanto, chiedeva di intervenire. Il Presidente Giuseppe Tramonti, in particolare in relazione al caso del calciatore Marco Zaggia, dichiarava che nel mese di luglio 2014, la propria Società acquistava dal San Paolo Padova Srl, oggi Atletico San Paolo Padova, il titolo sportivo per l’importo di € 68.800,00; dell’esame della documentazione accertava che tutti i calciatori della fallita Società, appartenenti alla categoria giovani, con vincoli annuali, erano stati tutti tesserati per Società di 2^ ovvero 3^ categorie, con vincoli pluriennali, e poi a distanza di pochi giorni trasferiti a Società di Categorie Superiori. Che la stessa procedura era stata seguita per il calciatore Marco Zaggia, il quale veniva tesserato dapprima con vincolo pluriennale dalla Virtus Cesena, poi trasferito in prestito all’AC Cesena che, per eludere il premio di preparazione, lo faceva tesserare in un primo momento da un’ “amica” di categoria minore, nella fattispecie, dalla ASD Virtus Cesena di 2^ categoria. Emergeva, altresì, che tra le predette Società esisteva una collaborazione diretta. Tant’è che c’è la prassi per la quale la Virtus Cesena presta la sua struttura logistica all’AC Cesena per consentire ai propri calciatori delle Categorie Giovanili di potervisi allenare. Tra le due Società AC Cesena Spa ed ASD Virtus Cesena, come pacificamente ammesso anche dai tesserati nel corso del procedimento, esiste un rapporto di collaborazione reciproca, al punto che la AC Cesena S.p.a. gode di un diritto di prelazione per il tesseramento dei giovani calciatori dell’ASD Virtus Cesena 2010. La posizione del Signor Piangerelli veniva stralciata dal deferimento e decisa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della Figc che al termine del procedimento irrogava al Signor Piangerelli la sanzione della squalifica per mesi cinque. In seguito, la Corte Federale d’Appello Figc, con il C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016, respingeva il reclamo presentato dal Signor Luigi Piangerelli avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della Figc, pubblicata sul C.U. n. 264 dell’11 maggio 2016, confermando l’irrogazione in capo al reclamante della sanzione della squalifica per mesi cinque. Avverso tale provvedimento il Piangerelli, in data 11 luglio 2016, presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Alla riunione del 28 luglio 2016 disposta per la discussione e decisione del presente deferimento, vista la richiesta dei deferiti di ulteriore rinvio in attesa dell’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso la decisione della C.F.A. nei confronti di Piangerelli Luigi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, sentito il parere favorevole della Procura Federale, disponeva il rinvio a nuovo ruolo del procedimento con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS. Nelle more, il Collegio di Garanzia dello Sport, accoglieva il ricorso presentato dal Signor Luigi Piangerelli e, per l’effetto, dichiarava l’estinzione del procedimento disciplinare annullando, conseguentemente, le sanzioni inflitte al ricorrente. Alla luce delle considerazioni sopra svolte e, soprattutto, alla luce della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla posizione del Piangerelli, non può ritenersi comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Luigi Piangerelli e di conseguenza dagli altri deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto, e proscioglie i deferiti Signor Marcello Foschi, e le Società AC Cesena Spa e Società ASD Virtus Cesena 2010 da ogni addebito.
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