F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (78) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GIANLUCA BARBATO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016
(78) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GIANLUCA BARBATO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Gianluca Barbato, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell’art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali; Visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente; Considerata la decisione del TFN dell’11 ottobre 2016 di cui al C.U n. 23 di rigetto dell’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati; Visto l’atto di costituzione della F.I.G.C. (di seguito Federazione) e la successiva memoria per il merito; Uditi il ricorrente personalmente e il legale della Federazione; Vista la produzione documentale della difesa della Federazione (verbale sintetico del Consiglio Federale del 30 novembre 2016), anche in adempimento alle richieste istruttorie del ricorrente, e la produzione documentale del ricorrente (nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti del giugno 2015); Vista la richiesta di sospensione del procedimento dedotta a verbale dal ricorrente con invio degli atti alla Procura Federale in relazione a denunciate irregolarità del procedimento di acquisizione del parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione; Udita la relazione della camera di Consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino, previo rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente, ritiene il Collegio l’infondatezza del reclamo per i seguenti motivi. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera del Presidente Federale pubblicata con C.U. n. 70/A dell’8 settembre 2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC. Il ricorrente si duole della sua mancata conferma quale componente degli organi di giustizia della Federazione e, deducendo la violazione di alcune norme dello Statuto Federale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione cautelare. In data 7 ottobre 2016, la Federazione si è costituita nel procedimento in oggetto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario e della relativa istanza cautelare. In data 11 ottobre 2016, si è svolta l’udienza relativa alla richiesta di sospensiva dell’atto impugnato, all’esito della quale il Tribunale adito ha rigettato l’istanza cautelare e ha rinviato la causa per la discussione del merito all’udienza del 2 dicembre 2016. In vista dell’odierna riunione la difesa della Federazione ha presentato ulteriore memoria. All’odierna riunione i difensori della Federazione si riportano agli scritti difensivi e producono spontaneamente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 di conferimento della delega dal Consiglio al Presidente Federale riguardo le nomine dei giudici territoriali e in cui si dà atto della procedura seguita, compresa l’acquisizione del nulla osta della Commissione di Garanzia. Il ricorrente, riportandosi a sua volta ai motivi di ricorso, ritiene che la procedura sarebbe ulteriormente viziata per quanto affermato in una manifestazione svoltasi in Campania in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario sportivo, nella quale si sarebbe fatto riferimento dal Presidente del suddetto organo a omissioni procedimentali, che giustificherebbero la sospensione del procedimento odierno con trasmissione degli atti alla Procura Federale. In proposito rileva il Collegio, con carattere assorbente, che la questione non attiene ai motivi di ricorso, che non possono essere integrati in corso di procedimento e perciò solo rende inammissibile la richiesta istruttoria richiesta all’odierna riunione; d’altra parte la produzione documentale della Federazione, acquisita dal Tribunale senza opposizione del ricorrente anzi proprio in adesione spontanea a istanza istruttoria del ricorrente, concernente il verbale della riunione Federale del 31 agosto 2016 come approvato nella riunione del 30 novembre 2016, dimostra la correttezza dell’operato della Federazione proprio avuto riguardo all’acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della Federazione, che rende inutile ogni ulteriore indagine sul punto. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni” .Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi. Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art.43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta il ricorso proposto. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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