F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale), Società AC PAVIA – (nota n. 3077/1260 pf15-16 GT/cc del 27.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale), Società AC PAVIA - (nota n. 3077/1260 pf15-16 GT/cc del 27.9.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1260pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3077/1260pf15-16/GT/cc del 27 Settembre 2016, i Signori: - Bignotti Nicola, tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale; - la Società AC Pavia, iscritta nella s.s. 2015/2016 al Campionato di Lega Pro, per rispondere, rispettivamente: - il primo della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere, come dettagliatamente specificato nella parte motiva, reiteratamente e con pretestuose motivazioni, assunto, nel corso della s.s. 2015/2016, provvedimenti volti a impedire che il Sig. Simeone Luca esercitasse la sua attività di cronista sportivo incaricato di seguire per conto del quotidiano “La Provincia Pavese” le gare disputate dalla squadra della Società AC Pavia nel corso del Campionato di Lega Pro nella s.s. 2015/2016; - la Società AC Pavia, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in conseguenza della condotta violativa ascritta al suo summenzionato Direttore Generale. Le memorie difensive Nei termini previsti il Sig. Bignotti Nicola si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Di Cintio, sostenendo l’infondatezza del deferimento in quanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 18 del 8 Settembre 2015 del Commissario Straordinario della Lega Pro e dell’allegato Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva per la stagione sportiva 2015-2016 il rilascio del cd “pass” stagionale è una facoltà e non un obbligo per le Società, lasciando, pertanto, piena discrezionalità alle Società circa il rilascio ovvero il ritiro. Da ciò – deduce la difesa – che non sussisterebbe alcun obbligo di motivazione circa l’eventuale diniego del pass. Sotto altro profilo ha evidenziato che la Società, ex art 7 del predetto regolamento può negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio nel caso in cui l’ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine pubblico, deducendo, da tale assunto che qualora il giornalista sia ritenuto pregiudizievole per l’interesse pubblico all’interno dello stadio ovvero la sua presenza non sia possibile per il limitato numero di posti a disposizione, la Società ha la facoltà di negargli il pass. Ha insistito, inoltre, sul fatto che alla testata giornalistica non è mai stato impedito l’esercizio del diritto di cronaca giacché la stessa ha sempre potuto godere degli accessi allo stadio, mentre il giornalista Simeone solo in due casi ha avuto negato l’accesso allo stadio per motivi oggettivi. Sotto altro profilo ha evidenziato l’assenza di autonomia decisionale del Bignotti che ha sempre agito secondo le direttive dei vertici societari. In subordine ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.16 CGS. Non fa fatto pervenire memorie la Società AC Pavia. Il dibattimento All’odierna udienza le parti costituite si sono riportate agli scritti difensivi e la Procura Federale ha concluso formulando le seguenti richieste: - Bignotti Nicola mesi due (2) di inibizione; - AC Pavia ammenda pari ad € 1.200.00 (Euro milleduecento/00). I motivi della decisione Il deferimento formulato dalla Procura Federale è fondato. Dagli atti versati in giudizio, infatti, emerge la chiara volontà da parte dell’odierno deferito, di impedire al Simeone Luca di svolgere nella maniera più serena e corretta la propria professione di giornalista, addetto a seguire il Pavia calcio sin dalla stagione 2007-2008 per conto del quotidiano “La Provincia pavese” senza alcuna valida e legittima ragione. A fronte, infatti, dei riscontri oggettivi forniti dalla Procura Federale in ordine alla dinamica degli eventi, il Bignotti ha fornito giustificazioni estremamente contraddittorie fra di loro e, soprattutto non suffragate da elementi oggettivi in grado di giustificare la presa di posizione nei confronti del giornalista Simeone. Infatti non risultano comprensibili i motivi per i quali si è proceduto al ritiro del pass. Al riguardo l’odierno deferito ha sostenuto diverse versioni in ordine ai motivi del ritiro del pass al Sig. Simeone e più precisamente: - che il ritiro del pass gli è stato “ordinato” dalla Questura, senza tuttavia fornire al riguardo alcun provvedimento o nota della Questura che prevedesse tale ordine; - che il ritiro del pass è stato una diretta conseguenza del comportamento maleducato del Simeone nei confronti dei collaboratori del club, senza tuttavia, fornire alcun riscontro a tali affermazioni; - che il ritiro del pass è conseguente al mancato rispetto delle disposizioni sul rispetto delle regole sul biglietto nominativo; - che il ritiro del pass è stato determinato dal fatto che il giornalista avrebbe violato le disposizioni societarie presentandosi agli allenamenti quando questi erano chiusi al pubblico ovvero richiedendo interviste ai giocatori senza autorizzazione della Società, senza, tuttavia, anche in tal caso, fornire esempi concreti in ordine a tali circostanze. Orbene, se è vero che il rilascio del cd “pass” sia un obbligo e non un dovere per la Società, è anche vero che tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà che devono orientare il comportamento dei tesserati e non sfociare in un vero e proprio “libero arbitrio” Le contraddittorie e non dimostrate motivazioni fornite dal Bignotti sono di per sé elementi sufficienti a ritenere che il comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del Simeone è palesemente violativo dei doveri di lealtà, correttezza e probità al cui rigoroso rispetto sono tenuti tutti i tesserati. Infatti, pur ammesso che il Simeone fosse incorso in una delle predette presunte “violazioni”, il collegio ritiene che la Società avrebbe dovuto in primo luogo far presente allo stesso il mancato rispetto delle regole societarie e non procedere “tout court” al ritiro del pass stagionale, impedendo, pertanto, al giornalista di svolgere adeguatamente la propria professione. Va aggiunto, inoltre, che lo stesso Bignotti, nella comunicazione inviata al quotidiano “La Provincia Pavese”, con la quale fa presente di aver provveduto al ritiro del pass nei confronti del Simeone (allegato 18 alla relazione del collaboratore Federale), espressamente pone in evidenza la circostanza che “Tutti i collaboratori che non siano polemici in modo premeditato nei confronti della Società…..sono beneaccetti”, suffragando pertanto, la tesi accusatoria secondo la quale il ritiro del pass sia stato conseguenza degli articoli pubblicati dal Simeone, critici nei confronti della gestione societaria. Anche le giustificazioni in ordine alla esclusione del Simeone dalla lista dei giornalisti accreditati in occasione delle partite interne evidenziate nel deferimento della Procura Federale appaiono del tutto pretestuose e inidonee a scriminare la condotta del Bignotti. Sotto il profilo soggettivo emerge chiaramente che i provvedimenti censurabili sono tutti ascrivibili al Bignotti; non vi è traccia, infatti, di alcuna interlocuzione con i vertici societari idonea in astratto – fra l’altro – non certo a scriminare la condotta del predetto - anche in relazione al ruolo rivestito all’interno dell’organigramma societario – ma, al limite, ad ampliare il novero delle responsabilità. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in accoglimento del proposto deferimento ritiene il Sig. Bignotti Nicola e la Società AC Pavia responsabili delle violazioni loro ascritte dal Procuratore Federale e irroga ai predetti le seguenti sanzioni: - Bignotti Nicola, inibizione mesi due (2); - AC Pavia, ammenda di € 1.200.00 (Euro milleduecento/00).
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