CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 48 del 17/10/2016 – Stefano Gamba/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 48 del 17/10/2016 – Stefano Gamba/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE composta da Massimo Zaccheo - Presidente Francesco Caringella - Relatore Roberto Carleo Manuela Sinigoi Pasquale Stanzione - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2016, presentato, in data 28 luglio 2016, dal sig. Stefano Gamba, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Nicola Rascio; contro la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino; nonché contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio; avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18 febbraio 2014, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad acta in data 18 ottobre 2014 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 settembre 2016, l’avv. Nicola Rascio, per il ricorrente Stefano Gamba, l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM), nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Francesco Caringella. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il giudizio ha per oggetto la legittimità della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18 dicembre 2014, di approvazione dello Statuto federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali (FIJKAM); Ritenuto che è fondata e assorbente l’eccezione di tardività formulata dalla Federazione resistente, alla stregua delle seguenti e concorrenti considerazioni: a) il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 28 luglio 2016 avverso una delibera approvata il 18 dicembre 2014; b) la piena conoscenza della delibera CONI, priva di un contenuto motivazionale autonomo rispetto allo statuto approvato, è stata assicurata dalla pubblicazione del nuovo statuto sul sito federale, corredato dagli estremi completi della delibera della Giunta CONI; c) in assenza di elementi probatori di segno contrario, si deve presumere, in coerenza con la prassi costante e un dato d’esperienza consolidato, la pubblicazione immediata del nuovo statuto, sì da evidenziare la tardività di un gravame articolato a oltre un anno di distanza, d) risulta, quindi, violata la prescrizione dettata dall’articolo 59, comma 1, che - con norma, da riferire, sul piano letterale e sul versante teleologico, a tutti i provvedimenti impugnabili - stabilisce un termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione; e) non giova all’appellante il ricorso alla categoria della nullità, non essendo estensibile agli atti federali la categoria civilistica della nullità virtuale, di cui all’articolo 1418, primo comma, c.c. e dovendosi configurare nella specie vizi di legittimità da dedurre nel suddetto termine di decadenza; f) a rafforzare l’inammissibilità contestata si pone anche il principio di preclusione, visto che nella specie sono contestate disposizioni statutarie non modificate rispetto alle norme (in particolare, gli articoli 6 e 14) introdotte già nel 2012, sulla base di una non impugnata delibera della Giunta Nazionale del CONI. Ritenuto, pertanto, che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente statuizione sulle spese nei termini in dispositivo specificati. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione Dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della resistente FIJLKAM, oltre accessori di legge. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 settembre 2016. Il Presidente F.to Massimo Zaccheo Il Relatore F.to Francesco Caringella Depositato in Roma, in data 17 ottobre 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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