CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 54 del 03/11/2016 – Pallacanestro Virtus s.r.l. unipersonale ssrl/Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 54 del 03/11/2016 – Pallacanestro Virtus s.r.l. unipersonale ssrl/Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRIMA SEZIONE Composta da Vito Branca – Presidente e Relatore Giuseppe Andreotta Guido Cecinelli Giuseppe Musacchio Vanda Giampaoli – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. 43/2106, su ricorso proposto in data 3 agosto 2016 dalla società Pallacanestro Virtus ssrl unipersonale, rappresentata e difesa dall’Avv. Achille Reali, contro la Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente pro tempore, non costituita, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro dell’1/8/2016, pubblicata nel C.U. n. 75 di pari data, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia n. 11 del Tribunale Federale della FIP, in C.U. n. 58 del 22/7/2016, e per il pedissequo annullamento della Delibera del Consiglio Federale FIP n. 5/2016 del 16/7/2016, con la quale era stata negata alla società ricorrente l’ammissione al campionato di serie A2, anno sportivo 2016/2017, con ogni conseguenziale provvedimento; uditi, nel corso dell’udienza dell’8/8/2016, il difensore della ricorrente società Pallacanestro Virtus ssrl unipersonale, avv. Achille Reali; il Procuratore Generale dello Sport, nella persona del Dott. Enrico Cataldi ed il Procuratore Nazionale dello Sport, nella persona dell’Avv. Maria Elena Castaldo, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente Relatore, avv. prof. Vito Branca; osserva in Fatto Con il ricorso descritto in premessa, reso avverso la decisione e la delibera ivi parimenti descritte, la società Pallacanestro Virtus ssrl unipersonale ha impugnato la cennata pronuncia della Corte Federale d’Appello della FIP, con la quale è stata confermata l’esclusione della società ricorrente dal campionato di Serie A2 per l’anno sportivo 2016/2017. La controversia sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio ha trovato origine nella Delibera n. 5/2016 del 16/7/2016, con la quale il Consiglio Federale FIP, sulla scorta della circostanza che la ricorrente risultava non aver adempiuto «all’obbligo di pagamento nei termini perentori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti, nonché nel Comunicato Ufficiale Contributi Società non professionistiche e centro Minibasket a.s. 2016/2017 ed inerenti l’iscrizione del Campionato di A2 come comunicato alla Commissione dalla Segreteria Generale con propria nota prot. 4716 del 14/7/2016 … entro il termine del 07.07.2016 al pagamento della prima rata 2016/2017», ne aveva deliberato l’esclusione dal Campionato di basket Serie A2. Invero, nelle DOA per la stagione 2016/2017 veniva indicato il termine del 7/7/2017 per il deposito della fideiussione bancaria di € 100.000,00 a favore della Federazione e nulla si disponeva in ordine ai termini per il pagamento dei contributi per detta stagione da parte della società. La materia veniva, invece, regolamentata, nel medesimo contesto normativo, dal Consiglio Federale n. 6 del 29/4/2016, con atto n. 262 di pari data, ove si fissava, al punto 1.4 PRIMA RATA, la data del 9 luglio 2015 per il relativo pagamento. In data 23/5/2016 sul sito della Federazione veniva confermata, con pedissequa pubblicazione della citata Delibera del Consiglio Federale del 29/4/2016, la data del 9 luglio 2015 laddove, con successivi inserimenti sul medesimo sito eseguiti in date 11/7/2016 e 13/7/2016, si provvedeva a pubblicare una diversa versione della più volte citata Delibera recante, invece, la data del 7 luglio 2016 (in luogo di quella del 9 luglio 2015) per il pagamento della descritta prima rata e per i connessi adempimenti. Alla stregua della originaria versione della disposizione assunta dal Consiglio Federale nella seduta del 29/4/2016, da attualizzarsi alla effettiva data del 9 luglio 2016, essendo oggettivamente impossibile attribuire rilevanza alla data del 9 luglio 2015, la società ricorrente ha provveduto al relativo adempimento in data 8 luglio 2016, tempestivamente rispetto al termine (da ritenere attendibile) del 9 luglio 2016. La Federazione Italiana Pallacanestro, tuttavia, con la Delibera n. 5 del 16/7/2016, ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal campionato Serie A2 per la stagione 2016/2017, per la ritenuta tardività del descritto adempimento. Detta delibera è stata contestata dalla odierna ricorrente, con esito negativo, avanti al Tribunale Federale d’Appello di quella Federazione. Ed anche il Giudice del gravame, con la citata pronuncia dell’1/8/2016, ha denegato accoglimento alle doglianze della Pallacanestro Virtus ssrl unipersonale, confermando la decisione del Tribunale Federale. Con ricorso del 3/8/2016 la società ha, quindi, impugnato avanti al Collegio di Garanzia dello Sport detta pronuncia, rinunziando ai termini processuali di rito ed in conformità ad analoga posizione assunta dalla Federazione con nota del 3/8/2016. In data 4/8/2016 la Federazione Italiana Pallacanestro ha depositato presso l’odierno Giudice uno scritto denominato “Memoria per l’Eccellentissimo Collegio di Garanzia” corredato di allegata documentazione. All’udienza di discussione è intervenuta la Procura Generale dello Sport, nelle persone indicate in premessa, rassegnando conclusioni orali per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto Preliminarmente all’esame del merito del gravame, il Collegio deve rilevare la irritualità dell’atto denominato “Memoria per l’Eccellentissimo Collegio di Garanzia”, depositato dalla FIP avanti l’odierno Giudice, siccome privo dei requisiti previsti dall’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva e deve, pertanto, dichiararsi la contumacia della Federazione Italiana Pallacanestro e la irrilevanza dello scritto difensivo. Con la cennata impugnazione la soc. Pallacanestro Virtus ha proposto cinque diversi motivi di impugnazione, che vanno dalla “1) «omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato” al “5) mancato riconoscimento dell’errore scusabile”, attraverso la “2) violazione della normativa che regola il processo dinanzi agli Organi di giustizia Sportiva”, la “3) Violazione legge 7 agosto 1990 n. 241” e la “4) Violazione art. 112 cpc – Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione del principio contrarius actus in ordine a modifiche apportate alla delibera consiliare 29 aprile 2016». Osserva il Collegio, anche alla stregua dei puntuali, ed estremamente appropriati, rilievi svolti dalla Procura Generale in sede di discussione, che il punto qualificante l’intera vicenda sostanziale e processuale risiede nella palese illogicità e contraddittorietà, che si risolve in una palese violazione di legge, della pronuncia impugnata che, sebbene abbia colto lucidamente tutti i profili di evidente criticità della vicenda relativa alla denegata iscrizione della società ricorrente, non è stata in grado di trarne le dovute conseguenze sul piano del merito. Risulta al riguardo decisivo, a parere del Collegio, l’argomentato ed insistito rilievo contenuto nel punto 6) della cennata decisione che si pone in netto contrasto con le argomentazioni spese dal medesimo Giudice a sostegno della propria pronuncia di rigetto del reclamo. Invero, detta Corte, in ordine al contegno (ed agli effetti dello stesso) tenuto dalla Federazione nella fattispecie dedotta in lite ed alle gravi ed irreparabili conseguenze che ne sono derivate, ha mosso precise, specifiche e ferme censure nei confronti della FIP, rilevando “Questa Corte non può esimersi dal censurare il comportamento degli organi ed uffici federali che sono stati coinvolti in questa vicenda che certamente ha dimostrato la esistenza di aspetti organizzativi di non perfetta efficienza, idonei solo a produrre contenziosi e problematiche. E’ parere della Corte Federale di Appello che l’aver indicato nelle DOA 2016/2017 la scadenza del 9/7/2015 per il pagamento della prima rata sia dovuto ad una maldestra operazione di copia-incolla utilizzando il testo delle DOA dell’anno 205/2016”. Ed ancora, ha osservato la Corte decidente, “un errore che può anche accadere, ma quello che stupisce è che nessuno all’interno degli uffici preposti alla stesura, collazione, stampa e pubblicazione di regolamento, abbia rilevato un errore così evidente, così come desta perplessità la modalità con cui si è poi proceduto alla rettifica del portale informatico delle DOA in un momento successivo allo spirare del termine del 7 luglio 2016.” Ha poi coerentemente concluso, sempre sul punto, la Corte “Tali condotte non sono in alcun modo accettabili tanto meno se relative ad obblighi perentori per le affiliate che prevedono, in caso di inesatto adempimento, gravi sanzioni per i soggetti inadempienti e lasciano ovviamente il campo aperto a contestazioni e strumentalizzazioni.” A tal fine, e nell’ambito del ben lodevole intento di assicurare il regolare e legale funzionamento di un delicatissimo profilo organizzativo della Federazione di riferimento, ha concluso, infine, la decidente “la Corte Federale di Appello ritiene di dover sottolineare l’interesse superiore dell’adeguato e corretto funzionamento della macchina federale per cercare di raggiungere quei profili di correttezza amministrativa, trasparenza ed equilibrio che devono essere propri di una delle Federazioni più significative ed importanti nel quadro del movimento sportivo nazionale complessivamente valutato”. Non ha tratto, tuttavia, deve ribadirsi, la Corte le dovute ed oggettive conseguenze, sia per la gravità che per la intensità dei rilievi, discendenti da tale ferma ed argomentata posizione di censura, giacché detta censura non poteva certo risolversi in un mero “appunto” o “rimprovero” di tenore morale, ma doveva necessariamente produrre effetti e conseguenze sul piano ordinamentale, essendo stato tale contestato contegno assolutamente idoneo ad incidere, in termini estremamente negativi, sui diritti del soggetto ritenuto dalla medesima Corte destinatario di “condotte (che n.d.r.) non sono in alcun modo accettabili”. Detta affermazione, per la assorbente e tranciante portata censoria nei confronti dell’iter, definibile tout court illegittimo, adottato dalla FIP per definire l’obbligo di rispetto del termine di pagamento del “9 luglio 2015” (poi divenuto 7 luglio 2016) da parte delle società affiliate, non consente, infatti, di ritenere in alcun modo congrua, coerente e conforme alle norme la decisione adottata per il rigetto del reclamo ed impone, invece, di ritenerla del tutto contraddittoria ed illegittima. Illuminante di tale dimensione è, al riguardo, il passo della decisione (pagg. 5/6) in cui la Corte “ritiene che, nella fattispecie, non possa riscontrarsi l’esistenza di un errore scusabile e che legittimi la remissione in termini perentori indicati dalle D.O.A.” e che si pone, invece, in netto e stridente contrasto con quanto affermato (ed ut supra trascritto) nelle successive pagine 8 e 9, laddove si evidenzia – sebbene a titolo di mera reprimenda - l’esistenza di un “errore” grave e decisivo da attribuire esclusivamente a “condotte in alcun modo accettabili” tenute dalla Federazione. Risulta estremamente difficile, se non addirittura impossibile, poter dare spazio, in termini di piena rispondenza alle norme ed ai princìpi generali di correttezza, trasparenza e buona fede, pure paradossalmente invocati dalla medesima Corte, ad una posizione che ha ritenuto “scusabile”, ma con pesanti e gravi rilievi di responsabilità, “l’errore” commesso dalla Federazione e “non scusabile” l’asserito “errore” commesso, comunque in evidente buona fede, dalla società ricorrente e per acclarata esclusiva responsabilità della medesima FIP. E l’orientamento della Corte Federale appare ancora più erroneo e contraddittorio allorquando la stessa ha omesso di valutare adeguatamente un punto decisivo della controversia qual era la circostanza che il termine indicato dal provvedimento integrativo delle DOA era quello del 9 luglio 2015 (e non altri) e che il diverso termine del 7 luglio 2016 era stato “ufficializzato” solo in una versione aggiornata e corretta delle medesime DOA in epoca (11/7 – 13/7/2016), ben successiva alla scadenza di detto termine e, quindi, con modalità del tutto inconducenti, ininfluenti ed inidonee a determinare una tempestiva e legale modifica del termine del 9 luglio 2015, peraltro “dovuto ad una maldestra operazione di copia-incolla”. Deve, sul punto, ritenersi addirittura confessorio dell’illegittimità del complessivo (e specifico) comportamento della FIP il comunicato del 16 luglio 2016, pubblicato sul sito della medesima Federazione, e quindi proveniente dalla FIP ed esclusivamente alla stessa attribuibile, nel quale si afferma “in data 11 luglio 2016 la Federazione ravvisato un refuso in una delle date riguardanti i termini di pagamento ha provveduto ad aggiornare la relativa documentazione pubblicandola nuovamente sul sito”. In detto comunicato, in altri termini, si attribuisce ad un mero “refuso”, e quindi con esplicita ammissione, il grave errore compiuto nell’identificazione di un “impossibile” termine perentorio ed ufficiale nell’ambito di un atto avente portata normativa, quali devono essere ritenute le Disposizioni Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2016/2017, siccome assunte con Delibera del Consiglio Federale (n. 6 del 29/4/2016); e si conferma che la correzione dello stesso errore è avvenuta tardivamente ed in assenza di un provvedimento normativo, il contrarius actus di idonea e pari valenza e portata, in grado di determinare un quadro regolamentare effettivamente e sostanzialmente cogente ed imperativo oltre che tempestivo. Dalla corretta applicazione di tale principio, il cui controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale alla stregua delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, spetta all’odierno giudice di legittimità (Cass., n. 10225 del 18/5/2016), discende che il Consiglio Federale FIP ha assunto il provvedimento relativo alle DOA per l’anno 2016/2017 con delibera ai sensi dell’art. 114 octies – Ammissione ai Campionati - del Regolamento Organico della FIP e che alla modifica in parte qua di detto provvedimento la medesima FIP avrebbe dovuto provvedere, e soprattutto tempestivamente, con analogo atto di normazione e non con mail e comunicati provenienti da non identificati organismi della medesima Federazione, e comunque (da ritenere) privi di conformi poteri deliberativi in forza di provvedimenti normativi. Deve, al riguardo, segnalarsi il condivisibile orientamento di autorevole e recente dottrina secondo cui «l’art. 23 del nuovo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale dell’11 giugno 2014, ha assolto tale compito, individuando come attività a valenza pubblicistica quelle attinenti all’ammissione e affiliazione di società, associazioni e singoli tesserati, compresa l’eventuale revoca, allo svolgimento dei campionati professionistici, alla prevenzione del doping, alla preparazione olimpica, alla formazione ad alto livello dei tecnici, alla gestione degli impianti sportivi pubblici e, infine, all’utilizzazione dei contributi pubblici. La scelta del legislatore si fonda sul fatto che l’intera organizzazione sportiva nazionale facente capo al CONI, ente pubblico, nell’ottica dell’autonomia e del decentramento dell’azione amministrativa, ha il compito di carattere pubblicistico di organizzare e promuovere l’attività sportiva in generale e, quindi, l’insieme delle varie discipline sportive, nonché tutte quelle attività istituzionali volte a garantire la migliore organizzazione dell’attività sportiva stessa. In vero, tutta una serie di elementi di fatto e di diritto consentono di individuare il settore dello sport come settore di interesse pubblico e, di conseguenza, lo svolgimento della funzione di organizzazione dello sport e delle competizioni sportive come svolgimento di funzioni pubblicistiche, delegate di fatto dallo Stato alle istituzioni sportive. Tali funzioni vengono soddisfatte mediante esercizio di poteri autoritativi, anche in considerazione dell’elemento normativo e di quello patrimoniale. E’ opportuno, inoltre, precisare che le attività di interesse pubblico sono esercitate dalle Federazioni “in esclusiva”, in virtù di un monopolio di fatto – il CONI riconosce solo una federazione per ogni disciplina sportiva – costituito all’interno di una più ampia organizzazione nazionale (CONI) ed internazionale (Federazioni internazionali). Ciò dimostra come il settore dello sport organizzato, quello che ha rilevanza pubblicistica, sia stato integralmente delegato dallo Stato all’ordinamento sportivo con la conseguenza che le Federazioni costituiscono una sorta di articolazione di dipartimenti del CONI, alle quali è devoluta la frazione di interesse pubblico all’organizzazione dello sport con riferimento alla singola disciplina sportiva alla quale sono istituzionalmente preposte.» (Maietta, Lineamenti di Diritto dello Sport., Torino, 2016, pagg. 53/55). Il descritto orientamento, diffusamente riferito per la particolare pertinenza della citazione, delinea quindi un preciso ed indiscutibile ambito pubblicistico nel quale deve inquadrarsi l’attività delle federazioni sportive. E nello stesso ambito, peraltro ampiamente condiviso dalla medesima Corte Federale d’Appello FIP nella già citata pagina 9 della decisione, deve pertanto collocarsi il contestato provvedimento normativo DOA FIP 2016/2017 che, per la propria portata cogente, non poteva essere modificato con meri mezzi di comunicazione, ma solo con atti di normazione ovvero di interpretazione autentica provenienti dalla stessa fonte normativa; e comunque assunti e, soprattutto, comunicati con congrua tempestività rispetto al termine decadenziale ivi declinato. Il denunciato, e pure fermamente censurato dalla medesima Corte Federale FIP, contegno della Federazione si è posto in violazione delle citate norme interne che regolano lo svolgimento dell’attività istituzionale FIP, ivi compreso il Codice Etico della medesima Federazione e segnatamente i princìpi di legalità (art. 2.2.) e di imparzialità (art. 2.8), nonché del Codice di Comportamento Sportivo del CONI agli articoli 1. (Osservanza della disciplina sportiva), 2. (Principio di lealtà) e 9. (Principio di imparzialità). Ed a tale stregua deve ritenersi integrato il parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile per il palese, stridente contrasto fra le affermazioni di forte e specifica censura dell’illegittimo comportamento tenuto dalla FIP ed il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato sulla scorta dell’asserita, quanto ex se insostenibile, “legittimità” dello stesso comportamento tenuto dalla FIP, correttamente denunziato dalla ricorrente per violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile. E deve ritenersi, altresì, integrato l’ulteriore parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile, sempre discendente dal cennato stridente contrasto fra le riferite affermazioni, per l’esistenza di un palese vizio di oggettivo travisamento di una prova decisiva trattandosi di una pronuncia assunta in forza di evidenze probatorie contraddette e (fermamente) censurate dallo stesso Giudice di appello. Alla stregua delle superiori osservazioni e dei descritti rilievi deve, in coerenza, ritenersi erronea la pronuncia impugnata ed illegittimo il comportamento della Federazione Italiana Pallacanestro nella dedotta questione e deve, pertanto, procedersi all’integrale accoglimento del ricorso. L’assenza di domanda di condanna alle spese ed ai compensi del giudizio da parte della società ricorrente e la contumacia della FIP esonerano il Collegio dalla relativa pronuncia. P. Q. M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte Federale d’Appello della FIP, pubblicata sul C.U. n. 75 del 1° agosto 2016, e la delibera del Consiglio Federale FIP n. 6/2016 del 17 luglio 2016 e, per l’ulteriore effetto, dispone l’ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2016/2017. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 agosto 2016 Il Presidente e Relatore F.to Vito Branca Depositato in Roma, in data 2 novembre 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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