FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 100/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREOLETTI – U.C. ALBINOLEFFE SRL

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 100/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREOLETTI - U.C. ALBINOLEFFE SRL - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 42 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIANFRANCO ANDREOLETTI e della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: GIANFRANCO ANDREOLETTI, Presidente della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., per avere in violazione dell’art 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 38, comma 1 e 94, comma 1, punto a), delle NOIF, nonché in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 6 dell’accordo collettivo tra la FIGC-LEGAPRO e AIAC: a) permesso, autorizzato e, comunque, non impedito, nella sua qualità, le violazioni ascrivibili al Sig. Manvel Ayrapetyan, il quale ha svolto, nella stagione 2013/2014, attività dirigenziale, quale Segretario Generale, a favore della U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., in assenza della necessaria istanza sospensiva al Settore Tecnico, come richiesto dalla normativa di riferimento e svolto a partire dal 13/1/2014 attività tecnica a favore della U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., non in costanza di tesseramento con detta società; b) convenuto, sottoscritto e, quindi, accettato, nella sua qualità, due accordi con il tecnico Sig. Manvel Ayrapetyan , rispettivamente del 13/01/2014 e 14/01/2014, costituiti e perfezionati contrariamente a quanto previsto e disposto dall’accordo collettivo tra FIGCLEGAPRO e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), sia sulle modalità di redazione, che sul necessario deposito del contratto presso la Lega Pro ed anche in relazione alle modalità di retribuzione previste dal richiamato accordo; U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta ai propri tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIANFRANCO ANDREOLETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. GIANFRANCO ANDREOLETTI e di € 1.000,00 di ammenda per la società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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