FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/AA del 05/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RICCARDI – STANZIONE – CAPPUCCIO – SCUOLA CALCIO SPES

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/AA del 05/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RICCARDI - STANZIONE - CAPPUCCIO - SCUOLA CALCIO SPES - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1283 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri ANTONIO RICCARDI, MARCELLO ANGELO CAPPUCCIO, IVAN STANZIONE e della società ASD SCUOLA CALCIO SPES avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO RICCARDI, Presidente Società ASD SCUOLA CALCIO SPES, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore STANZIONE IVAN e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara CAMPUS GROUP – SCUOLA CALCIO SPES del 3.1.2015, valevole per il Campionato Regionale Allievi B; MARCELLO ANGELO CAPPUCCIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD SCUOLA CALCIO SPES, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara CAMPUS GROUP – SCUOLA CALCIO SPES del 3.1.2015, valevole per il Campionato Regionale Allievi B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore STANZIONE IVAN, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; IVAN STANZIONE, calciatore, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.,F., per aver disputato, la gara CAMPUS GROUP – SCUOLA CALCIO SPES del 3.1.2015, valevole per il Campionato Regionale Allievi B, in posizione irregolare in quanto non tesserato per la Società ASD SCUOLA CALCIO SPES; ASD SCUOLA CALCIO SPES, per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta ai propri tesserati. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri ANTONIO RICCARDI in proprio e nell’interesse della società ASD SCUOLA CALCIO SPES in qualità di legale rappresentante, MARCELLO ANGELO CAPPUCCIO e dalla signora Silvana Ferrazzano quale esercente la potestà genitoriale sul minore IVAN STANZIONE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. ANTONIO RICCARDI; della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. MARCELLO ANGELO CAPPUCCIO; della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. IVAN STANZIONE e dell’ammenda di € 200,00 ed un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Allievi Regionali 2016/2017 per la società ASD SCUOLA CALCIO SPES; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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