FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 69/AA del 07/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Procedimento n 880 pf 15-16
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 69/AA del 07/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Procedimento n 880 pf 15-16
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 880 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Mauro CIAMPI, Francesco BOCCHINO, Francesco DI PIETRO, Pietro LARDIERI, Nicola ZAGARIA, Andrea PORCELLANA, Vincenzo GALLOPPA, Carmine MOSELLA, Salvatore PALMA, Francesco Pio SARRACINO, Giuseppe AVELLA, Giovanni CAPACCIO, Mattia FRASCA, Francesco MARCARELLI, Edoardo NAVARINO, Biagio FIORETTO, Dioniso SGUEGLIA, Francesco SGUEGLIA, Francesco Pio CIRINO, Gennaro PARISI, Alessio DEL BUONO, Vittorio GRAZIANI, Matteo ESPOSITO, Roberto TIBERIO, Francesco VITALE e dalla Società A.S.D. REAL LIONS, avente ad oggetto la seguente condotta: MAURO CIAMPI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Lions, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 , del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Bocchino Francesco, Di Pietro Francesco e Lardieri Pietro, tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO BOCCHINO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Lions, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO DI PIETRO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Lions, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; PIETRO LARDIERI, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Lions, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; NICOLA ZAGARIA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; ANDREA PORCELLANA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; VINCENZO GALLOPPA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; CARMINE MOSELLA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; SALVATORE PALMA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO PIO SARRACINO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; GIUSEPPE AVELLA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; GIOVANNI CAPACCIO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; MATTIA FRASCA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO MARCARELLI, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; EDOARDO NAVARINO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; BIAGIO FIORETTO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; DIONISIO SGUEGLIA, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Marano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 , del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Zagaria Nicola, Porcellana Andrea, Galloppa Vincenzo, Esposito Giuseppe, Mosella Carmine, Cecere Vincenzo, Palma Salvatore, Pianese Raffaele, Mykytyn Vladislav, Sarracino Francesco Pio, Avella Giuseppe, Capaccio Giovanni, Norcia Simone, Frasca Mattia, Marcarelli Francesco, Navarrino Ediardo, Bonito Simone, Esposito Vincenzo, Fioretto Biagio, Tamburrino Salvatore, Mazzola Vincenzo, Conforto Dario, tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO SGUEGLIA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Marano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO PIO CIRINO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Marano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; GENNARO PARISI, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Marano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; ALESSIO DEL BUONO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Marano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; VITTORIO GRAZIANI, all’epoca dei fatti calciatore della società Ischia Isolaverde S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; MATTEO ESPOSITO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Real Marano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; ROBERTO TIBERIO, all’epoca dei fatti calciatore della società S.C. Assocalcio Salerno, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; FRANCESCO VITALE, all’epoca dei fatti calciatore della società S.C. Assocalcio Salerno, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; A.S.D. REAL LIONS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 ,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente ed ai propri calciatori Francesco Bocchino, Francesco Di Pietro e Pietro Lardieri; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Francesco BOCCHINO, Francesco DI PIETRO, Pietro LARDIERI, Nicola ZAGARIA, Andrea PORCELLANA, Vincenzo GALLOPPA, Carmine MOSELLA, Salvatore PALMA, Francesco Pio SARRACINO, Giuseppe AVELLA, Giovanni CAPACCIO, Mattia FRASCA, Francesco MARCARELLI, Edoardo NAVARINO, Biagio FIORETTO, Dioniso SGUEGLIA, Francesco SGUEGLIA, Francesco Pio CIRINO, Gennaro PARISI, Alessio DEL BUONO, Vittorio GRAZIANI, Matteo ESPOSITO, Roberto TIBERIO, Francesco VITALE e dal Sig. Mauro CIAMPI in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S.D. REAL LIONS; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di un mese di inibizione per il Sig. Mauro CIAMPI, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco BOCCHINO, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco DI PIETRO, di una giornata di squalifica per il Sig. Pietro LARDIERI, di una giornata di squalifica per il Sig. Nicola ZAGARIA, di una giornata di squalifica per il Sig. Andrea PORCELLANA, di una giornata di squalifica per il Sig. Vincenzo GALLOPPA, di una giornata di squalifica per il Sig. Carmine MOSELLA, di una giornata di squalifica per il Sig. Salvatore PALMA, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco Pio SARRACINO, di una giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe AVELLA, di una giornata di squalifica per il Sig. Giovanni CAPACCIO, di una giornata di squalifica per il Sig. Mattia FRASCA, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco MARCARELLI, di una giornata di squalifica per il Sig. Edoardo NAVARINO, di una giornata di squalifica per il Sig. Biagio FIORETTO, di un mese di inibizione per il Sig. Dioniso SGUEGLIA, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco SGUEGLIA, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco Pio CIRINO, di una giornata di squalifica per il Sig. Gennaro PARISI, di una giornata di squalifica per il Sig. Alessio DEL BUONO, di una giornata di squalifica per il Sig. Vittorio GRAZIANI, di una giornata di squalifica per il Sig. Matteo ESPOSITO, di una giornata di squalifica per il Sig. Roberto TIBERIO, di una giornata di squalifica per il Sig. Francesco VITALE e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. REAL LIONS; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.