FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 72/AA del 17/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIMUCCIO – GLIONNA – PANIO – ROSANO – SCARCELLA – FC POMARICO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 72/AA del 17/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIMUCCIO - GLIONNA - PANIO - ROSANO - SCARCELLA - FC POMARICO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1336 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri MICHELE DIMUCCIO, ROBERTO GLIONNA, GIUSEPPE PANIO, LUIGI ROSANO, FRANCO SCARCELLA e della società F. C. POMARICO avente ad oggetto la seguente condotta: MICHELE DIMUCCIO, calciatore, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 22, comma 2, del C.G.S., per aver egli disputato nelle fila della sua società di appartenenza, 18 gare ufficiali del Campionato di Eccellenza, in posizione irregolare, per non aver scontato due giornate di squalifica comminate dal Tribunale Federate Territoriale – Sezione Disciplinare – e pubblicata sul C.U. n. 28 del 27.10.2015; ROBERTO GLIONNA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 4 (quattro) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare; GIUSEPPE PANIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 9 (nove) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare; LUIGI ROSANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 5 (cinque) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare; FRANCO SCARCELLA, Presidente della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo del giocatore DIMUCCIO Michele in 18 gare del Campionato di Eccellenza, pur sapendolo in posizione irregolare per squalifica non scontate a due gare ufficiali, comminata dal Tribunale Federate Territoriale – Sezione Disciplinare –, pubblicata sul C.U. n. 28 del 27.10.2015; F.C. POMARICO, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri MICHELE DIMUCCIO, ROBERTO GLIONNA, GIUSEPPE PANIO, LUIGI ROSANO e FRANCO SCARCELLA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società F. C. POMARICO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica in Campionato per il Sig. Michele DIMUCCIO, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Roberto GLIONNA, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PANIO, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Luigi ROSANO, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Franco SCARCELLA, di 4 punti di penalizzazione in classifica stagione sportiva 2016/2017 e € 400,00 di ammenda per la società F.C. POMARICO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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