FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 74/AA del 17/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHABOD – ZOPPO – ASD AYGREVILLE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 74/AA del 17/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHABOD - ZOPPO - ASD AYGREVILLE - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LORIS CHABOD, e del Sig. SILVANO ZOPPO e della società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta: LORIS CHABOD, allenatore di base (matricola 34.740), tesserato nella stagione 2014/2015 con la ASD Aosta 511, nella qualità di organizzatore e responsabile delle comunicazioni generali del Torneo denominato “4° Trofeo Topolino”, per avere consentito ed autorizzato personalmente l’impiego del giovane calciatore Grosso Tommaso nella squadra della ASD Aosta 511, nonostante fosse a conoscenza e ben consapevole che lo stesso non ne avesse titolo in relazione al punto 3 del relativo Regolamento, in violazione degli articoli 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla disciplina di cui al punto 8, comma 2, della Guida ai Regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle Società affiliate, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2014-2015, e dall’art 3 del Regolamento del Torneo denominato “4° Trofeo Topolino”; SILVANO ZOPPO, Presidente e legale rappresentante della ASD Aygreville Calcio nella stagione sportiva 2014/2015, per avere, in violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del C.G.S., consapevolmente disatteso l’obbligo di presentarsi avanti agli Organi di Giustizia Federale ancorché ritualmente convocato per il giorno 14/10/2015, non adducendo alcuna valida giustificazione relativamente alle proprie assenze, ma riferendo espressamente “di non avere tempo per queste cose“, circostanza opportunamente segnalata dal Collaboratore della Procura Federale nella relazione istruttoria debitamente sottoscritta dallo stesso; A.S.D. AYGREVILLE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per la violazione ascrivibile al suo Presidente Sig. Zoppo Silvano; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LORIS CHABOD e dal Sig. SILVANO ZOPPO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. LORIS CHABOD, 2 mesi di inibizione per il Sig. SILVANO ZOPPO e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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