FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 77/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: USD LUSERNA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 77/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: USD LUSERNA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1243 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. SILVIO VOGLINO e della società U.S.D. LUSERNA avente ad oggetto la seguente condotta: SILVIO VOGLINO, Presidente della società U.S.D. LUSERNA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. ed in relazione al CU n.° 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “allenatori”, per la stagione sportiva 2013/2014, pattuiva con il tecnico Claudio Stevanella un premio di tesseramento pari ad Euro 6.000,00 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Allievi, il tutto senza provvedere al tesseramento del tecnico; U.S.D. LUSERNA, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società alla quale apparteneva il VOGLINO al momento della consumazione delle sopracitate violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SILVIO VOGLINO e dal Sig. Marcello Bertin in qualità di legale rappresentante della società U.S.D. LUSERNA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. SILVIO VOGLINO e dell’ammenda di € 200,00 per la società U.S.D. LUSERNA si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti
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