FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 83/AA del 07/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LIVI – SSD VITERBESE CASTRENSE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 83/AA del 07/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LIVI - SSD VITERBESE CASTRENSE - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. PAOLO LIVI e della società S.S.D. VITERBESE CASTRENSE avente ad oggetto la seguente condotta: PAOLO LIVI, allenatore di base, per essere stato inserito nella distinta ufficiale della gara del Torneo Nazionale “Memorial Biagiotti” disputata in data 19.09.2015 tra la Polisportiva Scansano e la S.S.D. Viterbese Castrense, quale tecnico della S.S.D. Viterbese Castrense, in assenza di ogni rapporto di tesseramento con la suindicata società, violando gli artt. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F.; S.S.D. VITERBESE CASTRENSE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., società alla quale apparteneva il suddetto tesserato al momento della consumazione delle violazioni e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PAOLO LIVI e dal Sig. Luciano Palla in qualità di Presidente ed Amministratore Unico nell’interesse della S.S.D. VITERBESE CASTRENSE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. PAOLO LIVI e di € 200,00 di ammenda per la società S.S.D. VITERBESE CASTRENSE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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