FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 86/AA del 09/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANTATORE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 86/AA del 09/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANTATORE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO CANTATORE avente ad oggetto la seguente condotta: FRANCESCO CANTATORE, allenatore di base: a) in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 34, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto quantomeno dal 28/04/2014 attività tecnica a favore della società A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO S.r.l., quale allenatore della prima squadra, non in costanza di tesseramento con la stessa, atteso che il perfezionamento del suo vincolo con la società è avvenuto solamente in data 07/10/2014; b) al fine di ottenere l’incarico professionale da parte della A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO S.r.l., offerto alla stessa società la possibilità di contribuire personalmente alle spese di gestione, provvedendo specificatamente al versamento di Euro 2.000,00 al Presidente Sig. Cugnigni Giorgio, circostanza assumibile comparando le dichiarazioni rese dai testi Cugnigni e Marinozzi con quelle rese dal tecnico avanti al Collaboratore della Procura Federale, oltre che dall’atto di quietanza di Euro 2.000,00, che il Sig. Cantatore Francesco riconosce di aver redatto personalmente, salvo attribuirla “genericamente” alla concessione di un prestito, il tutto contravvenendo il combinato disposto degli articoli 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 38, commi 1 e 2 , del regolamento del Settore Tecnico; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO CANTATORE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. FRANCESCO CANTATORE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.