FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/AA del 21/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POLCARI – DE LUCA – ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/AA del 21/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POLCARI - DE LUCA - ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 146 pf 16-17 adottato nei confronti della Sig.ra SIMONA POLCARI, della Sig.ra LUCIANA DE LUCA e della società ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: SIMONA POLCARI, calciatrice nata il 04/03/1986, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver disputato le gare Calcio A5 Femminile: A) Pro Viribus – Star Team Avellino Calcio del 01.11.2015; B) Star Team Avellino Calcio – Irpinia Sport del 28.11.2015 e C) Star Team Avellino Calcio – Pro Viribus del 08.11.2015, nelle fila della ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; LUCIANA DE LUCA, in qualità di Presidente della società ASD Star Team Avellino Calcio, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Simona Polcari e a far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo della stessa nel corso delle gare Calcio A5 Femminile: A) Pro Viribus – Star Team Avellino Calcio del 01.11.2015; B) Star Team Avellino Calcio – Irpinia Sport del 28.11.2015 e C) Star Team Avellino Calcio – Pro Viribus del 08.11.2015; in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Star Team Avellino Calcio, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare A) Pro Viribus – Star Team Avellino Calcio del 01.11.2015; B) Star Team Avellino Calcio – Irpinia Sport del 28.11.2015 e C) Star Team Avellino Calcio – Pro Viribus del 08.11.2015, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice Simona Polcari, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della stessa consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che la stessa calciatrice partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; ASD STAR TEAM AVELLINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, C.G.S., i soggetti avvisati DE LUCA Luciana e POLCARI Simona;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra SIMONA POLCARI e dalla Sig.ra LUCIANA DE LUCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di squalifica di una (1) giornata di gara per la Sig.ra SIMONA POLCARI, di mesi 3 di inibizione per la SIG.RA LUCIANA DE LUCA e di € 200,00 di ammenda per la società ASD STAR TEAM AVELLINO CALCIO si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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