FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 91/AA del 24/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BELLO – SS ISCHIA ISOLAVERDE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 91/AA del 24/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BELLO - SS ISCHIA ISOLAVERDE - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. VITTORIO DI BELLO e della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: VITTORIO DI BELLO, all’epoca dei fatti legale rappresentante della S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio “B”, artt. 19 e 20, di cui al titolo II), allegato sub B) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro – S.S. 2015/16), per non avere ottemperato alla richiesta di miglioramento delle attrezzature della sala per il lavoro dei giornalisti e dei fotografi nonché per le conferenze stampa, consistente nel realizzare ultieriori 15 postazioni, per i giornalisti partecipanti alle conferenze stampa e alle interviste, in aggiunta alle 15 già esistenti; S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio legale rappresentante signor Vittorio Di Bello; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VITTORIO DI BELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. VITTORIO DI BELLO e di € 3.450,00 di ammenda per la società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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