FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 94/AA del 05/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCATO e ASD STRA RIVIERA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 94/AA del 05/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCATO e ASD STRA RIVIERA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1321 pf 15/16 adottato nei confronti della Sig.ra PAOLA MARCATO e della società A.S.D. STRA’ RIVIERA DEL BRENTA avente ad oggetto la seguente condotta: PAOLA MARCATO, Presidente della società dilettantistica “A.S.D. Stra Riviera del Brenta”, in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S., al punto 7.9 del C.U. n. 1 15-16 S.G.S., all’art. 37 Regolamento L.N.D., nonché gli artt. 39 e 45 N.O.I.F., per aver organizzato, in data 13.09.2015, la partita amichevole, Riva Malcontenta – Stra Riviera del Brenta, senza la preventiva autorizzazione, impiegando altresì il calciatore Ginestra Giosuè, non tesserato, e pertanto privo della copertura assicurativa, il quale nel corso della gara subiva un grave infortunio; A.S.D. STRA’ RIVIERA DEL BRENTA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra PAOLA MARCATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STRA’ RIVIERA DEL BRENTA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per la Sig.ra PAOLA MARCATO e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. STRA’ RIVIERA DEL BRENTA si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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