FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 95/AA del 12/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LAURENTIIS – SSC NAPOLI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 95/AA del 12/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LAURENTIIS - SSC NAPOLI
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 59 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta: AURELIO DE LAURENTIIS, Presidente e legale rappresentante della Società S.S.C. NAPOLI S.P.A., in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché: - poco prima dell’inizio dell’Assemblea della Lega di Serie A, tenutasi il giorno 18.07.2016, contattava telefonicamente il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, rivolgendosi allo stesso con toni ed espressioni offensivi e minatori; nonché, conclusa la telefonata, in presenza di più persone, platealmente riferiva circa la conversazione appena intercorsa con lo stesso pronunciando nuovamente frasi offensive; - nel corso della medesima Assemblea di Lega, esprimeva rilievi gravemente offensivi sempre all’indirizzo del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico; - sempre nel corso della ridetta Assemblea di Lega, esprimeva rilievi gravemente offensivi nei confronti del Presidente della F.I.G.C.; S.S.C. NAPOLI S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.P.A.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 di ammenda per il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e di € 10.000,00 di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.