FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 97/AA del 15/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERRETTA – GAGLIANO – ASD MIRABELLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 97/AA del 15/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERRETTA - GAGLIANO - ASD MIRABELLA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 26 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. GIUSEPPE BERRETTA, GIUSEPPE GAGLIANO e della società A.S.D. MIRABELLA avente ad oggetto la seguente condotta: GIUSEPPE BERRETTA, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. MIRABELLA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione delle gare: J. Catania – Asd Mirabella del 28.02.2016, Asd Mirabella – C. di Iudica del 13.03.2016 e Asd Mirabella – R. Catenanuova del 03.04.2016, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Gagliano Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. MIRABELLA; GIUSEPPE GAGLIANO, in la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società A.S.D. MIRABELLA; A.S.D. MIRABELLA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE BERRETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MIRABELLA e dal Sig. GIUSEPPE GAGLIANO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. GIUSEPPE BERRETTA, di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. GIUSEPPE GAGLIANO e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. MIRABELLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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