DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 Comunicato Ufficiale N.128 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. FUTSAL REGALBUTO – A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 Comunicato Ufficiale N.128 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. FUTSAL REGALBUTO – A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA Reclamo proposto dalla Società A.S.D. FUTSAL REGALBUTO Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Lemine Luque Alejandro in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e viene respinto, in quanto dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio tesseramenti, il nominato in questione risulta tesserato presso la Società ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA a decorrere dal 30/9/2016, ne consegue, pertanto, che aveva titolo a partecipare all’incontro in questione disputatosi il 1 ottobre 2016 P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 063 del 06/10/2016 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA – ASD FUTSAL REGALBUTO 3 - 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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