DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°129 Comunicato Ufficiale N.129 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 08/10/2016: A.S.D. VIRTUS NOICATTARO – A.S.D. FUTSAL CISTERNINO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°129 Comunicato Ufficiale N.129 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 08/10/2016: A.S.D. VIRTUS NOICATTARO – A.S.D. FUTSAL CISTERNINO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. VIRTUS NOICATTARO Il Giudice Sportivo, rilevato che la Società A.S.D. Virtus Noicattaro, dopo aver preannunciato reclamo avverso l’esito della gara in oggetto, non ha provveduto ad inoltrare le relative motivazioni entro gli specifici termini previsti dall’art.29 del C.G.S., ne dispone l’archiviazione e sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 070 del 12/10/2016; omologa il risultato conseguito al termine dell’incontro: A.S.D. Virtus Noicattaro – A.S.D. Futsal Cisternino 2 - 6 la tassa di reclamo viene addebitata alla Società A.S.D. Virtus Noicattaro conformemente a quanto stabilito dall’art.33,comma 8 del C.G.S..
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