DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°198 Comunicato Ufficiale N.198 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL – A.S.D. ODISSEA 2000

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°198 Comunicato Ufficiale N.198 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL - A.S.D. ODISSEA 2000 Reclamo proposto dalla Società FC5 Corigliano Futsal Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Richichi Antonio in posizione irregolare. Detto calciatore doveva scontare una giornata di squalifica, comminatagli nella scorsa stagione sportiva durante la semifinale di Final Eight di A2 allorquando militava nelle file della Società ASD Augusta 1986. Tale sanzione ,tenuto conto che la società di appartenenza era stata eliminata, andava scontata nelle gare di campionato della stagione sportiva successiva così come previsto dall’art.22, comma 6, 3° cpv. del C.G.S. Orbene, poiché detto calciatore nel frattempo è stato tesserato presso la società Odissea 2000, tale sanzione andava scontata nella prima gara di campionato della nuova società. Controdeduce la convenuta, non contestando nel merito la pretesa di parte attrice, bensì sostenendo che il ricorso sarebbe da respingere in quanto il preannuncio di reclamo sarebbe stato trasmesso, per conto della società, da persona non legittimata a farlo. Il codice di Giustizia Sportiva art.33 comma 1 e 5 prescrive che solo il ricorso, e non anche il preannuncio di reclamo, debba essere sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante protempore della società, cosa che, nella fattispecie risulta avvenuta con la sottoscrizione da parte del Sig. Zanfini Giuseppe che dagli accertamenti esperiti presso i fogli di censimento della società, agli atti degli archivi della Divisione Calcio a 5, risulta essere il presidente della società Corigliano Futsal. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.063 del 06/10/2016 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Odissea 2000 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) di considerare scontata la giornata di squalifica a suo tempo comminata al suddetto calciatore, non avendo preso parte all’incontro successivo disputato dalla Società Odissea 2000 in data 08/10/2016. c) - la tassa di reclamo non è dovuta.
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