DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°199 Comunicato Ufficiale N.199 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 15/10/2016: A.S.D. REAL DEM CALCIO a 5 – A.S.D. BARLETTA CALCIO a 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°199 Comunicato Ufficiale N.199 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 15/10/2016: A.S.D. REAL DEM CALCIO a 5 – A.S.D. BARLETTA CALCIO a 5 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Barletta calcio a 5 Il Giudice Sportivo, Con il ricorso in oggetto, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Leofreddi Luca in posizione irregolare di tesseramento. Il reclamo è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti il nominativo in questione risulta tesserato presso la Società Real Dem dal 30/09/2016, ne consegue che ha preso parte a pieno titolo alla gara in epigrafe svoltasi in data 15/10/2016. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 089 del 19/10/2016 decide:; a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Real Dem C5 – Barletta C5 0-0 b) La tassa di reclamo viene addebitata alla Società Ricorrente.
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