DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 Comunicato Ufficiale N.200 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 08/10/2016: TOMBESI C5 – ALMA SALERNO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 Comunicato Ufficiale N.200 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 08/10/2016: TOMBESI C5 – ALMA SALERNO Reclamo proposto dalla Società Alma Salerno Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di giocatori non conforme alle specifiche disposizioni riguardanti il limite di partecipazione dei calciatori diramate con C.U.N.1 del 5/7/2016. Nelle gare del Campionato di Serie B, ai sensi della predetta normativa “è fatto obbligo alle società di impiegare almeno 6 calciatori, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1994, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età e con tesseramento valido, non revocato o annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1994”. Dall’esame della distinta dei calciatori della Società Tombesi C5 presentata all’arbitro, dei due nati dopo il 31 dicembre 1994 ne risulta presente solo uno e più precisamente Cavuto Daniele, nato il 7 dicembre 1995, ne consegue, pertanto, che non risultano soddisfatte le prerogative attinenti al limite di partecipazione dei calciatori indicate dal su menzionato C.U.N.1/2016. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 073 del 13/10/2016 decide: a) di comminare alla società Tombesi C5, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it