DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 Comunicato Ufficiale N.202 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 22/10/2016: SAINTS PAGNANO – CITTA” DI SESTU C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 Comunicato Ufficiale N.202 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 22/10/2016: SAINTS PAGNANO – CITTA” DI SESTU C5 Reclamo proposto dalla Società Saints Pagnano Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Cau Andrea, in posizione irregolare. Sostiene la ricorrente che detto atleta nella passata stagione sportiva, allorquando la società Sestu militava nel campionato Regionale Sardo Serie C 1, sia stato squalificato dal Giudice Sportiva una giornata di gara con il C.U. N. 40 del 13/04/2016 dalla delegazione Regionale Sarda. Essendosi trattata dell’ultima giornata del campionato di serie C la sanzione ai sensi dell’Art. 22 comma 6, 1° cpv, andava scontata nelle gare ufficiali di campionato che la Società di appartenenza nella stagione sportiva successiva. Controdeduce la convenuta, eccependo la sua buona fede ed affermando che trattandosi di Società di nuova costituzione nel riepilogo disciplinare dei tesserati, redatto dalla delegazione regionale sarda, non veniva menzionata la squalifica a carico del calciatore Cau Andrea. Pur prendendo atto di tali considerazioni, si deve rilevare che da una verifica effettuata nelle precedenti gare del Campionato di Serie B della corrente stagione il calciatore in questione è stato sempre inserito nella distinta di presentata all’arbitro. Ne consegue, pertanto che ha preso parte in posizione irregolare all’incontro in oggetto. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 121 del 27/10/2016 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Città di Sestu la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) Di ritenere scontata la squalifica a suo tempo comminata a Cau Andrea dal Giudice Sportivo della delegazione Regionale Sarda in data 13/04/2016, non avendo preso parte alla gara che la Società di appartenenza ha disputato in data 29/10/2016. c) Nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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