DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°273 Comunicato Ufficiale N.273 del 01.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°273
Comunicato Ufficiale N.273 del 01.12.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2
Rinuncia al prosieguo del Campionato di Serie A2 da parte della Società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo79 Il Giudice Sportivo, preso atto che la Segreteria della Divisione Calcio a 5 ha provveduto a trasmettergli la delibera assembleare datata 22 novembre 2016, con la quale la società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79, decide la cessazione dell’attività agonistica con decorrenza immediata; - rilevato che tale assunto, concretizzando il conseguente ritiro dal campionato in corso, ricade nella fattispecie prevista dall’art. 53, commi 3 e 8 delle N.O.I.F.; - tenuto conto pertanto che, in virtù della predetta normativa, essendo la rinuncia intervenuta durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 non hanno alcun valore ai fini della classifica; - considerato altresì che ai sensi dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alla società che rinunci al campionato in corso è comminata una sanzione pecuniaria massima pari all’importo stabilito per la prima rinuncia, aumentato di dieci volte; tenuto conto che ai sensi del C.U. N. 1 del 5.7.2016, l’ammenda per la prima rinuncia a gara di Serie A2 è stabilita in € 1.500,00 e nella considerazione, soprattutto, che la predetta rinuncia interviene solo alla decima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2, recando di conseguenza grave pregiudizio allo svolgimento dell’intera manifestazione, per cui appare opportuno applicare, nella fattispecie, il massimo della sanzione edittale, cioè € 15.000,00; P.Q.M. Decide: - di prendere atto della decisione assunte dalla società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 decretandone il ritiro dal campionato di Serie A2 attualmente in corso, stabilendo altresì, ai sensi dell’art. 53, 3° comma delle N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla predetta società non hanno valore ai fini della classifica, e comminando, per le motivazioni di all’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. richiamate in premessa, la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 per la rinuncia effettuata.