DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°283 Comunicato Ufficiale N.283 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/11/2016: A.S.D. Corinaldo – Pol. A.S.D. Alma Juventus Fano

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°283 Comunicato Ufficiale N.283 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 01/11/2016: A.S.D. Corinaldo - Pol. A.S.D. Alma Juventus Fano Reclamo proposto dalla Società Pol. A.S.D. alma juventus Fano Il Giudice Sportivo, Riguardo al gravame in oggetto, rileva preliminarmente che la ricorrente non ha preannunciato il reclamo secondo le modalità previste dall’articolo 29, comma 4 lett. b del C.G.S. Inoltre, poiché la doglianza riguarda fatti di natura tecnica e disciplinare adottati dall’arbitro nel corso dell’incontro, la cognizione dei quali è preclusa ai sensi delle disposizioni cui all’art. 29, comma 3, del C.G.S, lo respinge dichiarandolo inammissibile. P Q M A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 158 del 03/1172016 decide: a) Di dichiarare inammissibile il ricorso e per l’effetto omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Calcio a 5 Corinaldo – Alma Juventus Fano 7-6 b) La tassa di reclamo viene addebitata
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